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Categoria: Diritto civile e commerciale

Articoli di diritto civile e commerciale


La fissazione di un termine per la restituzione del prestito

DOMANDA: Un paio d’anni fa ho prestato ad un amico in difficoltà tremila euro. Abbiamo messo per iscritto che io gli prestavo i soldi, ma non abbiamo inserito una data entro cui avrebbe dovuto restituirmeli. Adesso mi trovo io ad essere in difficoltà economiche, e quei soldi mi farebbero molto comodo, ma alla mia richiesta di restituzione mi ha detto che non era in grado di potermeli dare, e che non essendo previsto un termine, me li darà quando potrà. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Quanto riferito dal suo amico non è corretto. O meglio, è evidente che in assenza di un termine preciso concordato tra le parti per la restituzione del prestito, a quest’ultimo non potrà essere imposta una data di restituzione.

Tuttavia, la legge, all’art. 1817, Cod. Civ., stabilisce che se non è espressamente fissato un termine per la restituzione, questo, su richiesta della parte, può essere stabilito dall’Autorità giudiziaria, previo ricorso alla stessa.

Non solo. Anche nell’ipotesi in cui nel documento da voi sottoscritto fosse stato espressamente indicato che il suo amico avrebbe restituito la somma ricevuta solo ed esclusivamente allorquando ne avesse avuta la possibilità economica – circostanza questa che parrebbe corrispondere a quanto da questi riferito – la legge le garantirebbe comunque la possibilità di rivolgersi ad un Giudice per ottenere la medesima fissazione di termine.

Nel ricorso giudiziario per fissazione di termine per la restituzione del prestito potrà essere richiesta anche la condanna al pagamento entro la data indicata, e la pronuncia in questione fungerà da vero e proprio titolo esecutivo, azionabile nei confronti del debitore.

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La prescrizione presuntiva triennale del compenso del professionista

DOMANDA: Mi è arrivata una parcella salatissima da parte di un architetto, che comunque contesto perché a quanto mi risulta avevo già pagato tutto quanto, ma non vorrei proprio fare causa. Mi è stata recapitata per posta questo mese (febbraio 2020) ma i lavori sono terminati a ottobre 2016. Ho visto su internet che la prescrizione è di 3 anni, e quindi secondo i miei calcoli ci siamo. Cosa devo fare per non pagare?

COSA DICE LA LEGGE: Nel caso da lei proposto potrebbe applicarsi l’art. 2956, Cod. Civ., in materia di prescrizione presuntiva. Attenzione: presuntiva e non ordinaria. Ma andiamo con ordine.

Ai crediti dei professionisti – architetti, avvocati, notai, geometri, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc… – per i compensi maturati per l’opera prestata si applica la prescrizione presuntiva breve di 3 anni dall’ultima prestazione svolta.

Significa che il professionista ha tre anni di tempo per reclamare il proprio compenso.

Prima di tutto va comunque considerato che se prima della maturazione dei tre anni dal termine della propria attività, il professionista riesce a provare di aver sollecitato il cliente mettendolo in mora in relazione al saldo del credito in questione, il calcolo del triennio ripartirà inevitabilmente da zero.

In secondo luogo, come anticipato, si tratta di prescrizione presuntiva e non ordinaria. Questo significa, in estrema sintesi, che trascorsi tre anni dal termine della prestazione vi è solo e semplicemente la presunzione giuridica che ogni compenso sia stato saldato. Ma si tratta di una presunzione che può essere superata con ogni mezzo. Questo significa che se lei dovesse, ad esempio, indirizzare una lettera di risposta a questo architetto scrivendo che siccome sono trascorsi tre anni dal termine della prestazione, lei non pagherà nessuna nota spese in quanto il diritto si è prescritto, commetterebbe un grave errore.Perché implicitamente, ma neppure tanto, ammetterebbe di non aver ancora pagato, nel termine dei tre anni dalla conclusione dell’opera, il saldo della prestazione professionale.

Occorre, pertanto, usare la massima cautela in termini di comportamento extragiudiziale e se del caso giudiziale, allorquando si intenda far valere la prescrizione presuntiva, di cui agli artt. 2954, e ss., Cod. Civ..

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Convocare l’assemblea di una S.r.l. senza passare dall’amministratore unico

DOMANDA: Anni fa ho costituito con un paio di amici una società a responsabilità limitata (S.r.l.) che tuttavia, poi, non abbiamo sviluppato e che è attualmente inattiva. All’epoca avevamo nominato amministratore unico uno di noi tre, che tuttavia è successivamente emigrato all’estero, e di cui non abbiamo più nessuna traccia. Ora, io e l’altro socio volevamo chiudere la società per evitare continue spese, ma il Notaio ci ha detto che non è possibile farlo senza la presenza dell’amministratore unico, che tuttavia non sappiamo minimamente come rintracciare. C’è qualche soluzione?

COSA DICE LA LEGGE: Una soluzione esiste, e ce la offre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ammette la convocazione dell’assemblea, nell’inerzia dell’amministratore unico, da parte dei soci della società che rappresentino almeno un terzo delle quote complessive.

Occorre, quindi, anzitutto verificare se lei e il socio con cui è ancor in contatto siete titolari, complessivamente intesi, di almeno un terzo delle quote della Srl.

Se rientrate in questa casistica, sarà sufficiente inviare una lettera di convocazione di assemblea a tutti i soci, alla società e all’amministratore unico. La circostanza che di quest’ultimo non si conosca l’attuale indirizzo potrà, se del caso, essere superata mediante applicazione delle norme codicistiche in materia.

L’assemblea dovrà prevedere, evidentemente, all’ordine del giorno la revoca dell’incarico di amministratore unico conferita al vecchio socio, la messa in liquidazione della società e il conferimento dell’incarico di liquidatore, il quale poi sarà chiamato a svolgere tutti gli incombenti necessari al fine di giungere alla cessazione della società e alla cancellazione dal registro delle imprese.

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Tabelle millesimali per micro condomini

DOMANDA: Vivo in una palazzina composta di tre unità. Abbiamo alcune parti comuni, tra cui giardino e lastrico solare. Mi sono sempre occupato io della manutenzione, spendendo sempre di tasca mia, ma adesso sono stanco e vorrei che anche gli altri partecipassero, e che mi rimborsassero, per la loro quota, quanto pagato finora. Posso far predisporre delle tabelle millesimali anche se siamo solo tre comproprietari? I miei vicini dicono che siccome siamo solo in tre, non si può nemmeno parlare di condominio

COSA DICE LA LEGGE: I suoi vicini le stanno fornendo un’informazione sbagliata. Ogni qualvolta sussista una situazione nella quale due o più proprietari di immobili godano, unitamente ad altri soggetti, della comproprietà di parti comuni dell’edificio sul quale insistono i beni in proprietà esclusiva, allora si può sempre parlare di condominio. Questo indipendentemente dal numero di unità immobiliari, o meglio di proprietari.

Quali sono le parti comuni? L’art. 1117, Cod. Civ. le indica in fondazioni, muri maestri, tetti, scale, vestiboli, portici, cortili, ecc…

Appare, conseguentemente, evidente che in relazione alla manutenzione delle parti comuni dell’edificio debbano concorrere tutti i comproprietari, sia in ragione della misura della proprietà di ciascuno, che dell’uso che si fa delle parti comuni stesse.

Si può, pertanto, proporre agli altri condomini di concordare delle tabelle millesimali contrattuali.

In caso di rifiuto, alcuni Tribunali (ad esempio quello di Trapani che si è espresso con sentenza 28/02/2008) hanno consentito l’azione giudiziale per l’ottenimento di tabelle millesimali anche per i condomini con meno di 10 proprietari, per cui alla peggio si potrebbe, previo avvio di un procedimento di mediazione per tentare di risolvere bonariamente la vicenda, rivolgersi al Giudice.

Non ritengo possibile ottenere, invece, il rimborso delle somme già pagate in precedenza per la manutenzione delle parti comuni, a meno che non si provi che avevano il carattere di urgenza.

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Comproprietari di immobili e liquidazione della quota

DOMANDA: Sono comproprietario, assieme ai miei fratelli e a mia madre, di un immobile – casa con annesso terreno – che abbiamo ricevuto in eredità da mio padre. Nell’abitazione ci vive mia mamma assieme a mia sorella. (altro…)

Wifi libero e violazione del copyright

DOMANDA:  Ho attivato nel mio locale un servizio di rete Wi-Fi gratuito, non protetto, per attirare nuovi clienti. (altro…)

Tenda da sole solo se chi abita sopra accetta

DOMANDA: Abito in un condominio. L’inquilino proprietario dell’appartamento sotto al mio ha installato una tenda da sole a sbalzo, con i bracci che fuoriescono all’esterno, fissandola alla parte inferiore del mio balcone. Mi sono lamentato, anche perché dalla mia terrazza non ho nemmeno più la visuale verso il basso. Può farlo? (altro…)

Procedimento da crisi da sovraindebitamento per consumatori

DOMANDA: Leggendo il quotidiano sono venuto a conoscenza del c.d. “procedimento da crisi da sovraindebitamento”. Cos’è? Posso usufruirne anch’io, che svolgo un lavoro da dipendente, per potermi liberare dai debiti? (altro…)

Come bypassare la clausola arbitrale presente in un contratto

DOMANDA: Ho firmato un contratto di collaborazione con un’azienda. Ora sono sorti dei problemi, e io intendo fare causa per avere dei soldi che mi spettano. C’è però una clausola arbitrale, e ho scoperto che costituire un collegio arbitrale è costoso, considerato anche che avanzo pochi soldi. Posso bypassare l’arbitrato in qualche modo? (altro…)

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