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La fissazione di un termine per la restituzione del prestito

DOMANDA: Un paio d’anni fa ho prestato ad un amico in difficoltà tremila euro. Abbiamo messo per iscritto che io gli prestavo i soldi, ma non abbiamo inserito una data entro cui avrebbe dovuto restituirmeli. Adesso mi trovo io ad essere in difficoltà economiche, e quei soldi mi farebbero molto comodo, ma alla mia richiesta di restituzione mi ha detto che non era in grado di potermeli dare, e che non essendo previsto un termine, me li darà quando potrà. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Quanto riferito dal suo amico non è corretto. O meglio, è evidente che in assenza di un termine preciso concordato tra le parti per la restituzione del prestito, a quest’ultimo non potrà essere imposta una data di restituzione.

Tuttavia, la legge, all’art. 1817, Cod. Civ., stabilisce che se non è espressamente fissato un termine per la restituzione, questo, su richiesta della parte, può essere stabilito dall’Autorità giudiziaria, previo ricorso alla stessa.

Non solo. Anche nell’ipotesi in cui nel documento da voi sottoscritto fosse stato espressamente indicato che il suo amico avrebbe restituito la somma ricevuta solo ed esclusivamente allorquando ne avesse avuta la possibilità economica – circostanza questa che parrebbe corrispondere a quanto da questi riferito – la legge le garantirebbe comunque la possibilità di rivolgersi ad un Giudice per ottenere la medesima fissazione di termine.

Nel ricorso giudiziario per fissazione di termine per la restituzione del prestito potrà essere richiesta anche la condanna al pagamento entro la data indicata, e la pronuncia in questione fungerà da vero e proprio titolo esecutivo, azionabile nei confronti del debitore.

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