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Lo sfratto per morosità e il termine di grazia

DOMANDA: Ho ricevuto la notifica di uno sfratto per morosità. Purtroppo sono disoccupato, e non sono riuscito a rimanere in pari con gli affitti. Però è anche vero che una parte la pago in nero. Io vorrei continuare a rimanere dove abito, ma il padrone di casa non mi concede una rateizzazione in attesa che trovi un nuovo lavoro. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Quello che lei può fare è recarsi in Tribunale nel giorno di udienza indicato nell’atto di citazione e chiedere al Giudice che le conceda il cosiddetto “Termine di grazia”, espressamente previsto dall’art. 55 della Legge n. 392/1978.

Il termine di grazia consiste nella concessione al conduttore dell’immobile di un lasso di tempo utile per saldare il debito accumulato nei confronti del locatore.

Sono doverose, tuttavia, alcune precisazioni: anzitutto il termine di grazia può essere concesso solo in presenza di sfratti per morosità relativi ad immobili ad uso abitativo. Rimangono esclusi, quindi, quelli commerciali.

Inoltre, è necessario che conduttore nell’ultimo quadriennio non abbia già goduto in più di due occasioni di altrettanti termini di grazia nei confronti del medesimo proprietario dell’immobile.

Il termine di grazia non può essere superiore a 90 giorni, a meno che il conduttore non provi in udienza che le difficoltà finanziarie siano maturate in conseguenza di precarie condizioni economiche, insorte dopo la stipulazione del contratto di locazione, e siano dipese da sopravvenuta disoccupazione, malattie o gravi e comprovate condizioni di difficoltà. In tal caso può arrivare fino a 120 giorni, e può essere concesso anche se nell’ultimo quadriennio sia stato già ottenuto per non più di tre volte.

Qualora il conduttore moroso, entro il termine di grazia così ottenuto, saldi l’intero ammontare di tutti i canoni scaduti e non pagati, gli interessi legali maturati e le spese legali sostenute dal locatore per l’avvio della procedura giudiziale di sfratto, questi potrà continuare a dimorare nell’abitazione presa in affitto.

A tal fine, il Giudice, allorquando concede il termine di grazia fissa anche una udienza, in data successiva, per la verifica dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento gravanti sul conduttore. Qualora, infatti, quest’ultimo non sia riuscito a saldare il dovuto, verrà giocoforza convalidato lo sfratto.

Attenzione: se si chiede il termine di grazia non si potrà anche, parimenti, contestare il diritto del locatore a ricevere le somme, come precisate, nel loro ammontare, in occasione dell’udienza di sfratto. Delle due l’una, quindi: o si chiede la dilazione, oppure si contesta l’ammontare del debito e/o il diritto ad agire per la liberazione dell’immobile. In tale ultimo caso si apre un vero e proprio processo, nel quale, tuttavia, il giudice si riserverà immediatamente se, nel frattempo, concedere o meno lo sfratto richiesto dal proprietario dell’immobile. E ovviamente non si potrà più godere della concessione di un termine per sanare la morosità.

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