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Problemi di telefonia e tentativo di conciliazione

DOMANDA: Allettato da una offerta pubblicitaria di telefonia che mi sembrava molto vantaggiosa, sono migrato da [omissis n.d.r.] a [omissis n.d.r.] sul mio numero personale di telefonino. Quest’ultima compagnia telefonica, però, da due settimane non mi riattiva la linea sul cellulare, accampando scuse di tutti i tipi, e ovviamente non ho neppure la linea attiva con il vecchio gestore. In pratica sono senza telefono, ed è per me un danno gravissimo. Come devo muovermi?

COSA DICE LA LEGGE: La legge prevede un particolare procedimento per la risoluzione delle controversie tra utenti, sia di fisso che mobile, e compagnie telefoniche, da svolgersi presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) del luogo in cui lei risiede, che è peraltro condizione di procedibilità anche per l’avvio di una causa.

Significa, in buona sostanza, che anche qualora lei decidesse di agire in giudizio contro la compagnia telefonica con cui ha stipulato il nuovo contratto, e che le ha causato danni a cui fa cenno, dovrebbe comunque, preliminarmente, agire presso il Co.Re.Com..

Il procedimento è molto agile, non prevede costi da corrispondere al Comitato Regionale per le Comunicazioni, e prevede un sistema di scambio di comunicazioni scritte tra il cliente ed il gestore telefonico, da effettuarsi sulla piattaforma informatica istituita dal Co.Re.Com., nonché un sistema di videoconferenza, quest’ultimo anche alla presenza di un conciliatore deputato a favorire l’intesa tra le parti.

I vantaggi di questa procedura sono molteplici: anzitutto la possibilità di confrontarsi con un interlocutore fisico credibile e dotato di poteri conciliativi, in luogo di call center e risponditori automatici. Ma anche la celerità del procedimento, che si conclude nell’arco di poche settimane. E, ancora, l’assenza di rischi di dover sostenere le spese legali dell’avversario in caso di mancata intesa sul rimborso/ristoro/risarcimento, circostanza questa che, invece potrebbe verificarsi qualora si fosse dichiarati soccombenti in una causa civile nei confronti della compagnia telefonica.

Il suddetto sistema, inoltre, è attivabile indipendentemente dall’ammontare della richiesta economica, e quindi anche per importi minimi, al contrario di una causa civile in cui il ridotto ammontare della domanda potrebbe non giustificare un’azione giudiziale.

Occorre, infine, essere in grado di provare analiticamente il danno patito, e in questo caso potrebbe essere utile esaminare la fattispecie unitamente ad un avvocato.

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