Menu
X

Tags Archives: albergatori e osti

La prescrizione presuntiva del conto di ristoranti ed alberghi

DOMANDA: Gestisco un ristorante, e tempo addietro ho fatto un accordo con una impresa edile per dare da mangiare a pranzo ai loro operai ad un prezzo prefissato per un periodo di circa un mese. A fine mese ho emesso una fattura moltiplicando il prezzo concordato per il numero di coperti. Non mi stanno pagando, e qualche mio collega mi dice che non posso fare nulla perché sono trascorsi più di sei mesi.

COSA DICE LA LEGGE: A stretto rigore di diritto, e in particolare del dettato dell’art. 2954 del Codice Civile, il suo credito si sarebbe effettivamente prescritto. Si applica, infatti, nel caso di specie, la prescrizione presuntiva, che in materia di diritto di albergatori e osti per alloggio e vitto, indica in sei mesi dalla conclusione della prestazione il termine per reclamare il dovuto.

Occorre, tuttavia, effettuare alcune precisazioni che, forse, potrebbero offrirle qualche chance in più di recuperare il dovuto.

Anzitutto la prescrizione presuntiva opera diversamente da quella ordinaria, nel senso che vi è solo la presunzione che se il credito di un oste o di un albergatore non viene reclamato da quest’ultimi nel termine dei sei mesi dal termine della prestazione offerta al cliente, allora lo stesso sarà stato conseguentemente saldato da quest’ultimo. Presunzione, tuttavia, che può essere vinta anche semplicemente il tramite di una dichiarazione scritta (una lettera, una mail, un messaggio, ecc…) con il quale il debitore confermi di non aver ancora pagato il dovuto (per maggiori informazioni sulla prescrizione presuntiva clicca qui

Inoltre, la Corte di Cassazione Civile (Sent. n. 1304/1995) ha avuto modo di chiarire che, in ogni caso, non si applica il termine semestrale ma, piuttosto, quello più ampio – dieci anni – della prescrizione ordinaria nel caso in cui la prestazione offerta da albergatori e osti sia sorta a seguito di un contratto scritto vero e proprio. In particolare, la Suprema Corte precisa che la presunzione di pagamento va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.

Ora, considerato che lei fa riferimento ad un accordo, qualora lo stesso sia stato perfezionato per iscritto, si potrà eventualmente tentare ugualmente l’azione, anche qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla conclusione del rapporto.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

© Copyright 2017 Cosa dice la Legge. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA 03595790274