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Tags Archives: contratto

4 anni ago Contratti

Il patto di prelazione volontaria senza termine e senza approvazione specifica

DOMANDA: Ho sottoscritto un contratto di fornitura, che si conclude a fine anno, con un’azienda di servizi. Al termine del contratto vorrei passare ad un altro operatore, ma il contratto che ho firmato prevede un diritto di prelazione in favore del mio attuale fornitore, qualora quest’ultimo riesca a pareggiare l’offerta di quello nuovo con cui andrei a concludere l’accordo. E francamente vorrei liberarmi di questo fornitore con cui non mi trovo da un punto di vista personale. Non sono indicati termini di esercizio del diritto di prelazione e mi chiedevo, quindi, se potrò mai liberarmi da questo vincolo.

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo per lei la clausola di prelazione priva dell’indicazione di un termine entro il quale esercitare il diritto in questione è comunque valida. Anche nell’ipotesi in cui, ad esempio, lei si prendesse una pausa, più o meno lunga, tra la conclusione del contratto con il vecchio fornitore e l’avvio di quello con il nuovo operatore.

Infatti, il patto di prelazione stipulato senza limiti di tempo non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche all’avente diritto la facoltà di disporre dei propri beni e/o diritti, in quanto tale patto non comporta l’annullamento della facoltà in parola, restando sempre il soggetto interessato perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che meglio preferisce.

In buona sostanza, per la giurisprudenza si tratta semplicemente di un mero limite riflettente la libera scelta della persona del contraente, la quale, almeno nella normalità dei casi, a parità di tutte le altre condizioni, è indifferente per l’interessato (vedi Cass. Civ. Sent. n. 15709 del 21 giugno 2013).

Sempre per questa ragione, non è nemmeno previsto che la clausola sia approvata specificatamente mediante la cosiddetta ‘doppia firma’ di cui all’art. 1341, Cod. Civ., in quanto non vi è, di fatto, alcuna limitazione della libertà contrattuale che abbia i caratteri della vessatorietà.

Per un parere esaustivo occorre, in ogni caso, far esaminare il contratto a cui lei fa riferimento da un legale.

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