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Tags Archives: pena

4 anni ago Diritto penale

Le sanzioni per violazione misure di contenimento Coronavirus

DOMANDA: Sono il gestore di un locale. Ho in programma per sabato 29 febbraio un grosso evento. Se adesso lo annullo a causa delle misure restrittive adottate per far fronte al Coronavirus avrò delle penali da pagare, senza tacere dei mancati incassi. Se decidessi di contravvenire agli obblighi di chiusura, cosa rischio?

COSA DICE LA LEGGE: Nella sua domanda non è specificato dove si trovi il locale, se in uno dei comuni della cosiddetta “zona rossa”, ovvero dove vi siano conclamati casi di Coronavirus, o più genericamente in una delle regioni dove si è diffuso il contagio. Ad ogni modo, il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, ad un primo esame ed in relazione al quesito proposto, offre indicazioni molto blande e che si adattano alla più libera interpretazione. L’art. 1 stabilisce genericamente che le autorità competenti debbano assumere qualunque misura di contenimento “proporzionata” (?) all’evolversi della situazione, in tutte quelle “aree” – ma non è chiara l’estensione territoriale – dove sia presente una persona ammalata e di cui non si conosca la provenienza del contagio, andando poi ad elencare una serie di esempi di provvedimenti adottabili.

In buona sostanza, il decreto legge n. 23/2020 va nella direzione contraria rispetto all’esigenza, espressa dal Governo, di adottare in ambito locale misure comuni e coordinate, poiché il dettato normativo lascia, per contro, ampio spazio alla normazione secondaria da parte degli enti territoriali.

Le sanzioni per i trasgressori: l’art. 3 prevede, previa, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto delle misure venga sanzionato, ex art. 650, Cod. Pen., con l’arresto fino a 3 mesi e la pena pecuniaria di € 206,00. Si tratta, va detto, di una sanzione per la quale è prevista l’oblazione, ovvero il pagamento di una somma a completa estinzione della fattispecie, circostanza questa che, per molti versi, indebolisce, e di molto, la coercitività dei provvedimenti.

Quanto all’accezione del “più grave reato” sembrano a prima vista non applicabili le norme penali sui delitti colposi contro la salute pubblica, mentre andrà evidentemente prestata attenzione ai regolamenti emanati da regioni e comuni.

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