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Asse ereditario tra diritti degli eredi e riservatezza dei dati personali

DOMANDA: Mio padre è morto da alcuni mesi. Facendo delle ricerche ho scoperto che aveva stipulato una polizza vita, di cui però non conosco il beneficiario. Ho tuttavia il sospetto che si tratti di una persona a cui già ha lasciato per testamento tutta la quota disponibile dei suoi beni. La compagnia assicurativa di dice che non può darmi questa informazione, che per me è importante per capire se i miei diritti di erede legittimo sono stati violati.

COSA DICE LA LEGGE: La compagnia assicurativa è tenuta a fornirle il nominativo da lei richiesto. Infatti, tra il diritto alla riservatezza dei dati personali che l’assicurazione le oppone, e il diritto di difesa a lei garantito nell’ambito di una complessiva azione di riduzione dell’eredità, prevale sicuramente quest’ultimo. Lo ha stabilito recentemente il Tribunale Civile di Treviso con provvedimento pubblicato lo scorso 27 febbraio 2020 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 6841/2019.

Si tratta, in particolare, di un diritto espressamente sancito dall’art. 6, paragrafo 1, lettera f, del Regolamento UE 2016/679.

L’azione di riduzione è quel particolare procedimento giudiziale con il quale l’erede legittimo che ritenga di essere stato leso nei suoi diritti ereditari, espressamente garantiti dalla legge – in particolare nella quota di eredità ad egli spettante – può chiedere al Tribunale competente di ridistribuire equamente tra gli eredi legittimi l’intero ammontare dell’asse ereditario, ovvero dell’insieme di diritti e crediti precedentemente facenti capo al soggetto deceduto, il cosiddetto de cuius.

E nella valutazione complessiva dell’asse ereditario vanno considerate tutte le dazioni effettuate dal de cuius. E quindi, ad esempio, le donazioni ricevute dagli eredi quando questi era ancora in vita. Ma anche, sulla base delle recenti sentenze della Corte di Cassazione Civile n. 3263/2016 e n. 6531/2016, anche i premi per le polizze vita versati dall’assicurato, che la Suprema Corte ritiene a tutti gli effetti vere e proprie donazioni in favore dei futuri beneficiari, e che pertanto devono essere conteggiati nella massa ereditaria.

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