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Fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità

DOMANDA: A seguito della morte di un parente ho ereditato alcune somme di denaro. Tuttavia non è ancora possibile calcolare l’esatto importo di mia spettanza e di proseguire con la liquidazione della mia quota poiché uno dei coeredi non ha ancora comunicato se accetterà o meno l’eredità, e non so nemmeno quanto tempo abbia per farlo. Cosa posso fare affinché cessi questa situazione di incertezza?

COSA DICE LA LEGGE: Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Tuttavia, in casi come questo, proprio allo scopo di porre fine tale situazione di incertezza giuridica, l’ordinamento prevede la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di richiedere al Giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinuncia alla stessa (art. 481, Cod. Civ.).

La richiesta va presentata con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che coincide con il luogo di avvenuto decesso. Il Giudice designato, fissa un’udienza alla quale dovranno comparire il ricorrente e la persona alla quale il termine deve essere imposto.

All’udienza designata il Giudice, sentite le parti, si pronuncia con ordinanza con la quale fissa il termine suddetto, oppure rigetta la richiesta del ricorrente.

Qualora il ricorso venga accolto, il chiamato sarà tenuto a rendere la dichiarazione entro il termine stabilito dal Giudice. In caso contrario, perderà il diritto di accettare.

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