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Categoria: Eredità e successioni

Articoli di eredità e successioni


Asse ereditario tra diritti degli eredi e riservatezza dei dati personali

DOMANDA: Mio padre è morto da alcuni mesi. Facendo delle ricerche ho scoperto che aveva stipulato una polizza vita, di cui però non conosco il beneficiario. Ho tuttavia il sospetto che si tratti di una persona a cui già ha lasciato per testamento tutta la quota disponibile dei suoi beni. La compagnia assicurativa di dice che non può darmi questa informazione, che per me è importante per capire se i miei diritti di erede legittimo sono stati violati.

COSA DICE LA LEGGE: La compagnia assicurativa è tenuta a fornirle il nominativo da lei richiesto. Infatti, tra il diritto alla riservatezza dei dati personali che l’assicurazione le oppone, e il diritto di difesa a lei garantito nell’ambito di una complessiva azione di riduzione dell’eredità, prevale sicuramente quest’ultimo. Lo ha stabilito recentemente il Tribunale Civile di Treviso con provvedimento pubblicato lo scorso 27 febbraio 2020 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 6841/2019.

Si tratta, in particolare, di un diritto espressamente sancito dall’art. 6, paragrafo 1, lettera f, del Regolamento UE 2016/679.

L’azione di riduzione è quel particolare procedimento giudiziale con il quale l’erede legittimo che ritenga di essere stato leso nei suoi diritti ereditari, espressamente garantiti dalla legge – in particolare nella quota di eredità ad egli spettante – può chiedere al Tribunale competente di ridistribuire equamente tra gli eredi legittimi l’intero ammontare dell’asse ereditario, ovvero dell’insieme di diritti e crediti precedentemente facenti capo al soggetto deceduto, il cosiddetto de cuius.

E nella valutazione complessiva dell’asse ereditario vanno considerate tutte le dazioni effettuate dal de cuius. E quindi, ad esempio, le donazioni ricevute dagli eredi quando questi era ancora in vita. Ma anche, sulla base delle recenti sentenze della Corte di Cassazione Civile n. 3263/2016 e n. 6531/2016, anche i premi per le polizze vita versati dall’assicurato, che la Suprema Corte ritiene a tutti gli effetti vere e proprie donazioni in favore dei futuri beneficiari, e che pertanto devono essere conteggiati nella massa ereditaria.

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La dichiarazione di successione non comporta accettazione di eredità

DOMANDA: Mio padre è morto da quasi un anno. Io, mia madre e i miei fratelli dobbiamo fare al più presto la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate per evitare sanzioni. Al momento, però, siamo ancora indecisi se accettare o meno l’eredità, perché non sappiamo se i debiti superano i crediti. Cosa consigliate?

COSA DICE LA LEGGE: La sola dichiarazione di successione non comporta accettazione di eredità, e, quindi, se non sono stati nel frattempo compiuti altri atti che comportino accettazione per fatti concludenti, si può procedere con l’adempimento in questione, senza che ciò comporti rischi. Si ricorda, sul punto, che la dichiarazione di successione va depositata entro un anno dal decesso del cosiddetto de cuius.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione Civile (Sent. n. 22017/2016), evidenziando come la denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportino accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti a evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 del Codice Civile.

L’articolo di legge suddetto, è quello che consente ai chiamati all’eredità di compiere atti conservativi sul patrimonio del defunto senza per questo dover accettare l’eredità.

Quanto, poi, ai rischi di una accettazione dell’eredità tout court, senza cioè avere certezza che i debiti superino i crediti, con conseguenti ripercussioni dirette sul patrimonio dell’erede, il consiglio è quello di valutare l’ipotesi di una accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

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Come redigere il testamento olografo

DOMANDA: Sono una persona anziana e tra un paio di settimane dovrò subire un intervento chirurgico. Sono sposata, ho due figli adulti ed ho un’amica da una vita, a cui sono molto legata. Vorrei scrivere un testamento prima di entrare in ospedale, per lasciare qualcosa a tutti, però vorrei non sbagliare. E preferirei evitare di andare dal notaio anche perché ho difficoltà a muovermi. Il mio scopo è evitare che se dovessi morire, i miei parenti litighino e facciano cause. Cosa consiglia?

COSA DICE LA LEGGE: La soluzione più veloce ed ideale è quella di redigere un testamento olografo, così come regolato dall’art. 602 del Codice Civile.

In particolare, è necessario che il testamento sia compilato direttamente e in ogni sua parte di pugno dal testatore, ovvero da lei, senza utilizzare computer, macchine da scrivere, dettature a soggetti terzi, ecc.. E’ necessario, infatti, che non vi siano dubbi circa la provenienza del testo scritto a mano. La sottoscrizione deve essere apposta alla fine del testo, preferibilmente indicando sia il nome che il cognome. Deve, altresì, riportare la data completa, ovvero giorno, mese ed anno. Il luogo non è necessario.

Questo per quanto attiene ai requisiti di forma. Per quanto riguarda, invece, i requisiti di contenuto affinché un testamento non sia impugnabile, è necessario che le sue disposizioni non ledano le quote di legittima. In buona sostanza, il Codice Civile indica, agli articoli 536 e seguenti, una serie di soggetti (coniuge, figli, genitori e fratelli), indicati come “legittimari”, a cui la legge riserva una quota di eredità che non può essere modificata in nessun caso dal testatore. Una parte della sua eredità, pertanto, dovrà essere in ogni caso lasciata a suo marito ed ai suoi figli.

Il principio vale anche qualora lei decidesse di lasciare un singolo bene, e non una quota di eredità, ad un determinato soggetto, in quanto è necessario che il valore del lascito non sia talmente alto da andare a ledere le quote spettanti ai legittimari. Anche in tale ultimo caso, infatti, il testamento diverrebbe impugnabile.

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Comproprietari di immobili e liquidazione della quota

DOMANDA: Sono comproprietario, assieme ai miei fratelli e a mia madre, di un immobile – casa con annesso terreno – che abbiamo ricevuto in eredità da mio padre. Nell’abitazione ci vive mia mamma assieme a mia sorella. (altro…)

La Banca è tenuta a fornire informazioni ai chiamati all’eredità

DOMANDA: Mio padre è morto alcune settimane fa. Avevo un conto corrente in Banca cointestato con lui, e ho scoperto che mia sorella ha chiesto al mio Istituto di Credito la lista dei movimenti del c/c degli ultimi tre anni. La Banca gliel’ha data. (altro…)

Diritto di abitazione del coniuge superstite

DOMANDA: Mio marito è deceduto da poco, senza lasciare testamento. La casa in cui abbiamo sempre vissuto era interamente intestata a lui. Poiché egli possedeva alcuni altri immobili, i nostri figli hanno deciso di instaurare, avanti il Tribunale, un giudizio di divisione ereditaria, per ottenere l’assegnazione, in via esclusiva, dei vari immobili costituenti l’eredità. (altro…)

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