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L’ammontare del risarcimento dovuto per il bagaglio smarrito

DOMANDA: Sono tornata da un viaggio aereo, ma arrivata a destinazione ho scoperto che la compagnia aerea aveva smarrito il mio bagaglio in stiva. Ho fatto denuncia ma non è più stato ritrovato, e così ho perso il contenuto che comprendeva anche cose che avevo acquistato in vacanza. Siccome non tornerò più in quel posto il danno morale è stato grave. Posso ottenere un adeguato risarcimento?

COSA DICE LA LEGGE: Lei può ottenere il risarcimento del danno, fino all’ammontare del massimale indicato nel suo contratto di viaggio, a meno che, al momento della partenza, lei non avesse effettuato la cosiddetta “dichiarazione speciale di interesse alla consegna”. In tale ultimo caso, infatti, e soltanto in questo, il risarcimento può anche superare il tetto risarcitorio convenuto contrattualmente.

Attenzione, però: il risarcimento per l’importo massimo previsto dal contratto di viaggio non è automatico, ma deve essere provata con ogni mezzo a disposizione la sussistenza del danno stesso. E la prova, che dovrà essere data presso il Giudice nazionale a cui appartiene il viaggiatore nella sua qualità di consumatore, spetta proprio a quest’ultimo. Si tratta di un incombente che, per inciso, non è sempre facile, soprattutto se si viaggia da soli e mancano dei testimoni e/o delle fatture di acquisto dei beni presenti nel bagaglio smarrito.

E’ questo quanto si ricava da una recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, quella del 09 luglio 2020 nella causa C-86/19.

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