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La Banca è tenuta a fornire informazioni ai chiamati all’eredità

DOMANDA: Mio padre è morto alcune settimane fa. Avevo un conto corrente in Banca cointestato con lui, e ho scoperto che mia sorella ha chiesto al mio Istituto di Credito la lista dei movimenti del c/c degli ultimi tre anni. La Banca gliel’ha data. Poteva farlo, anche se mia sorella non ha ancora accettato l’eredità e non c’è ancora alcun atto di successione?

COSA DICE LA LEGGE: Si, la Banca, a semplice richiesta, è tenuta a consegnare la lista dei movimenti – ma lo stesso vale per l’estratto conto e qualsiasi altra informazione utile – del conto corrente cointestato, anche a soggetti che non abbiano ancora materialmente accettato l’eredità.
E’ sufficiente, infatti, che siano soggetti chiamati all’eredità.
E, quindi, a mero titolo di esempio, fratelli, sorelle, madri, padri, figli, figlie, nipoti.
L’art. 460, Cod. Civ., infatti, consente a tutti i potenziali eredi di compiere, ad esempio, atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.
Tra questi, evidentemente, è compreso anche il diritto del chiamato all’eredità di esaminare la consistenza del patrimonio caduto in successione – il cosiddetto asse ereditario – anche mediante richiesta di opportune informazioni alla Banca.
Occorre, tuttavia, fare particolare attenzione quando si svolgono le suddette attività, per non incorrere nel rischio di compiere atti che configurino già di per sé accettazione vera e propria dell’eredità per fatti concludenti.
Soprattutto allorquando si tratti di eredità che contempla più debiti che crediti.
Meglio, pertanto, farsi assistere da un legale nell’esercitare le operazioni in questione.
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