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Comproprietari di immobili e liquidazione della quota

DOMANDA: Sono comproprietario, assieme ai miei fratelli e a mia madre, di un immobile – casa con annesso terreno – che abbiamo ricevuto in eredità da mio padre. Nell’abitazione ci vive mia mamma assieme a mia sorella. La casa è davvero molto grande, io vorrei venderla e suddividere il ricavato. I miei fratelli non vogliono, ma di liquidare la mia quota non ne vogliono assolutamente sapere. Ho le mani legate. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Se non vi accordate bonariamente e in via stragiudiziale tra comproprietari, lei può chiedere al Tribunale competente, autonomamente e senza preventiva autorizzazione da parte degli altri, il frazionamento del compendio immobiliare oggetto della comunione. Se il frazionamento non fosse possibile, e qualora nessuno degli altri comproprietari si rendesse disponibile a liquidarle la sua quota, potrà ottenere la vendita degli immobili e la suddivisione del ricavato.
E’ il procedimento previsto e disciplinato dagli artt. 784 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Naturalmente, il valore dei beni in comunione sarà indicato, a seguito di opportuna perizia, da un professionista nominato dal Tribunale competente.
E va, altresì, considerato che qualora sia necessario ricorrere alla cessione a terzi degli immobili, le operazioni in questione avverranno con le modalità previste dal codice di rito per le vendite all’asta.
Le quali, oltre ad essere particolarmente costose – e va chiarito che tutti i costi della procedura vanno anticipati dal richiedente – determinano poi una sensibile riduzione del prezzo finale di vendita dei beni.
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