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Lecito fare il cartomante a condizione che non ci sia truffa

DOMANDA: Svolgo, con regolare partita iva, attività di cartomanzia. Mi limito a quello e non faccio anche la medium. Lo preciso perché ho ricevuto una intimazione da parte di un mio ex cliente il quale mi vuole querelare per il reato di truffa. Lo può fare? Rischio qualcosa?

COSA DICE LA LEGGE: Lo svolgimento dell’attività di cartomante è perfettamente lecito e consentito dalla legge, a condizione che la stessa non sia svolta in maniera tale da abusare della credulità del consumatore. E’, pertanto, sufficiente informare preventivamente il cliente delle peculiarità del servizio offerto e, preferibilmente, anche della non “scientificità” del metodo, per evitare di poter incorrere in un comportamento non propriamente legittimo.

E’, in estrema sintesi, questo il contenuto della recente sentenza n. 4189 del 25 giugno – 1 luglio 2020, del Consiglio di Stato, sulla quale vale la pena soffermarsi. Questi, infatti, gli assunti del massimo organo di giurisprudenza amministrativa: Se da una parte è vero che l’art. 121 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza vieta espressamente il mestiere di ciarlatano, ciò nonostante, l’art. 28 del Codice del Consumo detta una specifica disciplina in materia di astrologia, cartomanzia et similia, con ciò escludendo la possibilità che a priori questo tipo di attività vengano ritenute illecite.

Anche il Decreto Ministeriale n. 145/2006 stabilisce che i servizi di astrologia e cartomanzia sono attività economiche non vietate in se e per sé, ma solo laddove vengano svolte con modalità idonee ad abusare dell’altrui ignoranza e superstizione.

Interessante, infine, anche l’indicazione espressa di quelle figure che potrebbero, al contrario, essere assimilabili a quella del ciarlatano. Ci si riferisce, in particolare, a qualunque attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Quello di cartomante, invece, sempre per il Consiglio di Stato, in quanto riconducibile alle cosiddette scienze occulte o esoteriche – per definizione non sottoponibili a prove di verificabilità –  può rappresentare un bene “commerciabile”, perché idoneo a rispondere ad una esigenza, per quanto illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale, suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente “domanda”. Tale può essere, appunto, quella di chi cerchi l’alleviamento dei suoi dubbi esistenziali o la rassicurazione delle sue certezze nei “segni” ricavabili, attraverso la mediazione del cartomante, dalla lettura ed interpretazione delle “carte”.

Del resto, proprio la complessità del mondo attuale, generatrice di incertezza e smarrimento, fa sì che la cartomanzia, con la sua aspirazione a trovare un ordine invisibile in una realtà frammentata e incoerente, assuma una funzione (non solo non dannosa, ma) anche – socialmente o individualmente – utile, fornendo (o tentando di fornire), a chi non sappia o voglia trovarlo su più affidabili terreni, riparo dalle paure e dalle contraddizioni della modernità.

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