Assegno non trasferibile pagato a persona sbagliata
DOMANDA: La Banca ha pagato un assegno non trasferibile, nel quale io figuravo come beneficiario, ad un soggetto terzo, che me l’ha rubato ed è riuscito a farselo accreditare sul proprio conto corrente. Posso chiedere il risarcimento del danno all’Istituto di Credito?
COSA DICE LA LEGGE: Tendenzialmente sì. Infatti, la legge stabilisce che l’assegno, bancario o circolare, emesso con la clausola “non trasferibile” può essere pagato solo al prenditore, ovvero il beneficiario dello stesso, oppure, su richiesta dello stesso, accreditato sul suo conto corrente (artt. 43 e 86, R.D. n. 1736/1933).
La stessa norma prevede, altresì, che colui che paga un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.
Vi sono dei casi in cui, tuttavia, la banca potrebbe aver correttamente corrisposto l’importo dell’assegno a persona diversa dal prenditore.
Un caso è, ad esempio, quello in cui l’assegno non trasferibile venga incassato da persona regolarmente in possesso di delega ad operare per conto dell’effettivo beneficiario.
Pertanto, prima di adire un Tribunale al fine di richiedere la condanna dell’Istituto di Credito al risarcimento del danno, occorre valutare attentamente le circostanze del caso concreto.
Il termine per ricorrere al Giudice a tal fine è di 10 anni, trattandosi questa, secondo la giurisprudenza maggioritaria, di responsabilità contrattuale (Cass. civ., sez. un., 26/06/2007, n. 14712).
Tale termine decorre dal momento in cui l’Istituto di Credito ha, erroneamente, corrisposto l’importo dell’assegno a persona diversa dal prenditore.
A tal fine, sarà necessario rivolgersi ad un avvocato, affinché questi valuti le circostanze di fatto, ed indichi l’iter migliore da seguire.
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