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Termine per impugnare l’estratto conto della Banca

DOMANDA: Esiste un termine per impugnare l’estratto conto ricevuto dalla banca, se questo presenta degli errori?

COSA DICE LA LEGGE: Sì, tuttavia esso varia a seconda della natura degli errori riscontrati.

Normalmente, esso viene indicato nel contratto di conto corrente ed, in genere – ma non è sempre così – è fissato in 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Qualora l’estratto conto contenga errori di scritturazione, di calcolo, omissioni e duplicazioni, la legge stabilisce che l’impugnazione vada, invece, proposta entro 6 mesi dalla ricezione del documento suddetto (art. 1832, Cod. Civ.).

Infine, nel caso in cui l’estratto conto contenga errori sostanziali come, ad esempio, l’applicazione di un tasso di interesse sbagliato, o di spese non previste dal contratto, il termine di decadenza è quello ordinario, di 10 anni, dal ricevimento dell’estratto conto.

La contestazione dovrà essere formulata con le modalità ed entro i termini previsti dal contratto di conto corrente.

Qualora la banca, successivamente al ricevimento della contestazione, non si pronunci o si pronunci negativamente, il correntista può adire, ma non è obbligato a farlo, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Si tratta di un procedimento stragiudiziale caratterizzato da tempi e costi ridotti, il quale viene introdotto con ricorso da depositare presso il collegio territorialmente competente (Milano, Roma, Napoli).

Nel caso in cui il correntista, invece, preferisca adire direttamente il Tribunale Civile, oppure in caso di esito negativo della procedura attivata innanzi all’ABF, questi dovrà preventivamente rivolgersi ad un Organismo di Mediazione al fine di esperire un tentativo di conciliazione con l’Istituto di Credito.

Tale passaggio è obbligatorio, poiché il Legislatore ha stabilito che l’esperimento della procedura di mediazione, in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione innanzi al Tribunale.

Pertanto, solo allorquando anche tale tentativo si concludesse con esito negativo, il correntista potrebbe ricorrere al Tribunale Civile.

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