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Violenza psicologica a scuola

DOMANDA: Nel caso di violenza psicologica da parte di un professore di scuola verso il suo alunno cosa dice la legge? Quali sono i modi per potersi difendere vista la nostra parola contro la loro?

COSA DICE LA LEGGE: Il Codice Penale, all’art. 571, ha espressamente previsto il reato di abuso di correzione o di disciplina.

La norma punisce con la reclusione fino a sei mesi chiunque abusi dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte.

Il comportamento illecito posto in essere in tal senso da un professore nei confronti di un proprio studente rientra a pieno titolo nella fattispecie succitata.

Appaiono necessarie, tuttavia, alcune brevi considerazioni.

Affinché l’azione sia coltivabile occorre che dal fatto sia derivato quantomeno il pericolo di un danno biologico per il soggetto che subisce la violenza, intendendosi anche le eventuali ripercussioni psicologiche.

In secondo luogo, va evidenziato che si tratta di un reato procedibile d’ufficio. Questo significa che dopo il deposito di una querela presso i competenti uffici (ad esempio Polizia, Carabinieri, Procura della Repubblica), il soggetto querelato potrebbe essere indagato e perseguito anche nell’ipotesi di successivo ritiro (remissione) della querela da parte del querelante.

Quanto al secondo quesito, va detto che sarebbe consigliabile anzitutto poter disporre di una perizia medica che acclari il danno biologico patito (fisico e/o psicologico) per poter dare opportuno ancoraggio probatorio all’azione penale. Questa circostanza già di per sé potrebbe essere sufficiente a sopperire ad eventuali carenze in termini di prova testimoniale.

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