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Stalking e tutela immediata

DOMANDA: Ultimamente il mio ex fidanzato mi invia una quantità ingestibile di messaggi, molto spesso con connotati offensivi e riferimenti a luoghi e persone che frequento, nonché minacce per allontanare il mio attuale compagno. Assillanti sono le molestie telefoniche e sovente si apposta all’ uscita del negozio presso il quale lavoro o sotto casa. Non so cosa fare, mi sento seguita e sto pensando ad un trasferimento. So che le tempistiche per una querela non possono tutelarmi a stretto giro, quali altri rimedi offre la legge?

COSA DICE LA LEGGE: Dal 2009 il Legislatore ha introdotto l’istituto giuridico di “Richiesta di ammonimento al Questore” nei confronti di persona autrice delle offese. Tale rimedio è ravvisabile in via preventiva ma non obbligatoria, anteriore al deposito di un atto di Querela in quei casi in cui vi sia ossessiva persecuzione, tale da creare uno stato di fondato timore o di ansia, o addirittura da indurre una persona a mutare le proprie abitudini di vita. Tale ammonimento rappresenta una gestione del rischio contro le violenze di atti persecutori prima che questi giungano ad una qualificazione di fattispecie penale definita “Stalking” dell’art. 612 bis del codice penale. Questa procedura si avvia per mezzo di esposizione orale dei fatti all’ autorità di pubblica sicurezza con richiesta indirizzata al Questore di ammonimento per l’autore delle condotte. Il Questore può, analizzando il caso di specie sottopostogli, rigettare l’istanza se gli elementi raccolti sono insufficienti o nel frattempo, sia intervenuta querela per il reato di stalking; archiviare quando la vittima ne fa richiesta o emettere il decreto di ammonimento quando egli si è convinto della fondatezza, attendibilità e veridicità dei fatti esposti. In tal caso può disporre misure coercitive di allontanamento da casa familiare, con l’adozione di modalità di controllo a distanza per mezzo di strumenti elettronici o tecnici o, in assenza di minori, può essere disposto provvedimento relativo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Se la persona ammonita viola quanto predisposto sarà soggetta ad un aggravamento della pena in caso di successiva denuncia e il fatto sarà perseguibile d’ufficio, ovvero direttamente dalle autorità senza ulteriore intervento della persona offesa e cioè che, nel caso in cui il reo venga sorpreso a perseverare nell’ illecito, non ci sarà più bisogno della querela della parte danneggiata, ma la pubblica autorità potrà procedere autonomamente alla denuncia presso la Procura della Repubblica.

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