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Caduta a causa di un ostacolo e risarcimento

DOMANDA: Qualche giorno fa mi trovavo in un negozio e sono inciampato nel piedistallo di sostegno di un cartello pubblicitario, e cadendo mi sono fratturato l’osso di un dito, che adesso è ingessato. In ospedale mi hanno anche detto che potrei non tornare più come prima, e sono preoccupato perché per passione suono la chitarra, e temo di non poterlo più fare. Ho diritto ad un risarcimento?

COSA DICE LA LEGGE: Il tema è quello, cosiddetto, dell’insidia e trabocchetto. Sul punto la giurisprudenza ha a lungo dibattuta, e non è infrequente trovare posizioni diametralmente opposte e sentenze di segno totalmente contrario tra loro anche a parità di fattispecie in esame.

Tuttavia, per dare una risposta alla sua domanda è necessario anzitutto verificare se l’ostacolo di cui lei parla, e sul quale è inciampato, contempla i seguenti tre requisiti: imprevedibilità, inavvistabilità, inevitabilità. Se questi requisiti sussistono, allora le possibilità di ottenere una rifusione dei danni è concreta.

Nel suo caso, quindi, occorre verificare anzitutto se era imprevedibile che il piedistallo di cui parla si trovasse proprio in quel luogo.

Inoltre, ai fini dell’inavvistabilità – secondo requisito – è necessario che il piedistallo si trovasse in una posizione difficile da scorgere usando l’ordinaria diligenza. Se, ad esempio, era nascosto da confezioni di prodotti, o da un mobile vetrina, potremmo ritenere che anche il secondo elemento sia contemplato dal caso di specie.

Quanto, infine, all’inevitabilità, occorre verificare se il lasso di tempo intercorso tra l’eventuale avvistamento dell’ostacolo e la collisione con quest’ultimo fosse talmente breve, o anche del tutto assente, per consentirle di scansare il piedistallo.

Nel suo caso, a prima vista sembrerebbe che la circostanza che il piedistallo sorreggesse un cartello pubblicitario, come tale ben visibile, faccia forse venire meno il primo dei tre requisiti, e ritengo, quindi, che una eventuale azione giudiziale potrebbe comportare dei rischi.

Questo non toglie che, quantomeno in via stragiudiziale possa comunque essere avanzata una richiesta di risarcimento dei danni, in quanto le spese derivanti da un eventuale rigetto della richiesta sono sicuramente minime.

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