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Il danno da diffamazione per essere risarcito va provato

DOMANDA: Sono un politico a livello locale e troppo spesso leggo su uno dei giornalini distribuiti gratuitamente delle notizie su di me che sono spesso inveritiere e che finiscono per procurarmi una grave offesa. Mi sento diffamato e vorrei richiedere un risarcimento dei danni. Ne ho diritto?

COSA DICE LA LEGGE: Per ottenere il risarcimento dei danni in sede civile derivante dalla diffamazione a mezzo stampa occorre che lei dimostri, in giudizio, due cose: 1) la portata lesiva e diffamatoria delle notizie – a quanto dice neppure veritiere – riportate su questa pubblicazione; 2) il danno patito.

Sul primo punto non è possibile fornirle un parere preciso, essendo troppo pochi gli elementi da lei forniti. Si può comunque evidenziare fin d’ora che notizie false, se accompagnate a conseguenze lesive della sua onorabilità, hanno rilevanti probabilità di essere annoverate tra quelle evidentemente diffamatorie. Qualora, invece, l’asserita diffamazione a mezzo stampa, non sia riferibile tanto alle notizie, quanto alle opinioni che l’autore dell’articolo trae dalle circostanze descritte nel pezzo, occorrerà valutare il caso specifico. Avendo a mente, tuttavia, che la giurisprudenza dominante individua nella critica politica una esimente – ovvero un fatto che in quanto tale esclude la punibilità, ai sensi dell’art. 51 del Codice Penale – rispetto al reato di diffamazione. A condizione, naturalmente, che la critica non travalichi i limiti della continenza, ovverosia che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione.

Anche le conseguenze della diffamazione, ai fini del risarcimento pecuniario, vanno provate, e in questo senso la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che il danno all’immagine e alla reputazione non è un danno “in quanto tale”, ovvero sussistente nel momento stesso in cui la diffamazione si realizza, ma deve essere oggetto di prova. Questo in quanto la sua quantificazione economica deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte, quanto piuttosto al concreto pregiudizio patito dalla vittima. L’orientamento non è cambiato neppure con la recentissima sentenza n. 4005/2020 pubblicata il 18 febbraio 2020.

Pertanto, prima di procedere con una eventuale richiesta di risarcimento dei danni, appare utile richiedere il consulto di un avvocato.

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