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Categoria: Risarcimento del danno

Articoli di risarcimento del danno


L’ammontare del risarcimento dovuto per il bagaglio smarrito

DOMANDA: Sono tornata da un viaggio aereo, ma arrivata a destinazione ho scoperto che la compagnia aerea aveva smarrito il mio bagaglio in stiva. Ho fatto denuncia ma non è più stato ritrovato, e così ho perso il contenuto che comprendeva anche cose che avevo acquistato in vacanza. Siccome non tornerò più in quel posto il danno morale è stato grave. Posso ottenere un adeguato risarcimento?

COSA DICE LA LEGGE: Lei può ottenere il risarcimento del danno, fino all’ammontare del massimale indicato nel suo contratto di viaggio, a meno che, al momento della partenza, lei non avesse effettuato la cosiddetta “dichiarazione speciale di interesse alla consegna”. In tale ultimo caso, infatti, e soltanto in questo, il risarcimento può anche superare il tetto risarcitorio convenuto contrattualmente.

Attenzione, però: il risarcimento per l’importo massimo previsto dal contratto di viaggio non è automatico, ma deve essere provata con ogni mezzo a disposizione la sussistenza del danno stesso. E la prova, che dovrà essere data presso il Giudice nazionale a cui appartiene il viaggiatore nella sua qualità di consumatore, spetta proprio a quest’ultimo. Si tratta di un incombente che, per inciso, non è sempre facile, soprattutto se si viaggia da soli e mancano dei testimoni e/o delle fatture di acquisto dei beni presenti nel bagaglio smarrito.

E’ questo quanto si ricava da una recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, quella del 09 luglio 2020 nella causa C-86/19.

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Comune responsabile del parco giochi comunale per danni ai bambini

DOMANDA: Mio figlio è caduto da uno scivolo di un parco giochi comunale, e nella caduta si è rotto una clavicola. A mio parere la pavimentazione del parco non era sufficientemente morbida per attutire il colpo. Volevo capire se posso chiedere un risarcimento al Comune.

COSA DICE LA LEGGE: In linea di principio, nel caso di specie si potrebbe configurare la responsabilità del Comune gestore del parco giochi pubblico, e ciò ai sensi dell’art. 2015 del Codice Civile, in materia di danno cagionato da cose in custodia.

Occorre, tuttavia, accertare preliminarmente la sussistenza di una serie di elementi necessari per dimostrare la responsabilità dell’Ente locale e, al contempo, l’incontestabilità del suo diritto al risarcimento.

In questo senso, trattandosi di minore di età, è anzitutto essenziale provare che lei, in qualità di genitore, abbia opportunamente vigilato su suo figlio, approntando tutte le misure necessarie al fine di evitare l’insorgere del danno di cui si domanda ristoro. Questo anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 del Codice Civile.

Accertata l’assenza di responsabilità da parte sua, andrà evidentemente esaminato, con l’ausilio di opportuna perizia tecnica, se la pavimentazione del parco giochi era in grado di assorbire la forza cinetica derivante dalla caduta, al punto da scongiurare l’insorgere di lesioni in capo a suo figlio. In questo senso, l’esame dell’altezza dello scivolo appare essenziale. Elementi giuridici sicuramente utili si rinvengono nell’ordinanza n. 14166/2020 dell’8 luglio 2020 della Corte di Cassazione Civile, che ha condannato un Comune proprio perché l’erba sintetica posta alla base di uno scivolo non era stata ritenuta una sufficiente misura di sicurezza rispetto al rischio di cadute.

Infine, non si potrà prescindere da una quantificazione precisa del danno, tramite visita medico-legale.

La materia richiede, comunque, l’intervento di un legale, a cui si consiglia di rivolgersi.

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Danno da vacanza rovinata solo se con depliant ingannevole

DOMANDA: La scorsa estate ho acquistato un pacchetto turistico per il Messico. La brochure parlava di un piccolo hotel molto intimo nel quale avrei alloggiato con la mia famiglia, ma quando siamo arrivati sul posto ci siamo accorti che si trattava di una bettola sporca e mal servita dai mezzi di trasporto per raggiungere il mare. Vorrei fare causa all’agenzia che me lo ha venduto. Posso?

COSA DICE LA LEGGE: Quello che lei vorrebbe domandare è il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, che si configura, tuttavia, solo allorquando il prodotto venduto dal tour operator o dall’agenzia di viaggio non corrisponde alle caratteristiche promesse, e che hanno determinato in capo all’acquirente la decisione di scegliere quel determinato pacchetto turistico in luogo di un altro.

Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione alla descrizione degli elementi del soggiorno vacanziero. Tra questi, evidentemente, le caratteristiche dell’hotel o comunque dell’alloggio. Ebbene, dalla sua descrizione, le indicazioni di “piccolo hotel molto intimo” non sembrano, ad una prima analisi, foriere di buone prospettive in caso di azione giudiziaria.

La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n. 11758/2020 del 18 giugno 2020, ha deciso un caso praticamente analogo, rigettando, in ultima istanza, la domanda di una turista che aveva richiesto il risarcimento dei danni per essersi ritrovata, a seguito dell’acquisto di un pacchetto turistico per Santorini, in Grecia, in un hotel fatiscente, lontano dal mare, e asseritamente in scarsissime condizioni igieniche, scarafaggi compresi.

Questo perché l’indicazione “piccolo hotel” inserita nella brochure avrebbe dovuto, secondo la Suprema Corte, mettere immediatamente in allarme l’acquirente della vacanza, o comunque farle presupporre che le condizioni della struttura non avrebbero potuto essere paragonabili a quelle di altri hotel di livello superiore.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie appare necessario esaminare l’intera vicenda con l’ausilio di un legale.

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Dei danni subiti al ristorante risponde sempre l’esercente

DOMANDA: Lo scorso fine settimana sono andato a mangiare in un ristorante. Nel mentre che ero seduto al tavolo una cameriera, urtata da un altro cliente, mi ha rovesciato addosso una pietanza che mi ha irrimediabilmente rovinato il vestito costoso che avevo appena acquistato. Alla mia richiesta di risarcimento, il titolare mi ha risposto di non essere tenuto a pagare nulla perché si è trattato di un caso fortuito. Chi ha ragione?

COSA DICE LA LEGGE: Dalla sommaria descrizione dei fatti parrebbe che lei possa agire nei confronti del ristoratore per il risarcimento del danno da lei subito.

Un elemento sicuramente rilevante è, infatti, costituito dalla circostanza che lei si fosse già seduto al tavolo e avesse iniziato a pasteggiare, o comunque, più in generale, avesse già dato inizio al rapporto contrattuale di ristorazione con l’esercente, che altro non è se non una particolare declinazione del più generale concetto di contratto d’opera.

Il contratto di ristorazione, infatti, comprende una serie di adempimenti che vanno oltre la semplice fornitura di cibi e bevande, anche perché diversamente ragionando, si dovrebbe semplicemente parlare di contratto di compravendita di alimenti. Tra queste obbligazioni a corollario di quella principale vi sono sicuramente quelle di dare ricetto ed ospitalità all’avventore.

Ora, nel contratto di ristorazione, al pari di quelli di albergo e di trasporto, il cliente affida la propria persona all’esercente l’attività commerciale, e conseguentemente sorge in capo a quest’ultimo, tra l’altro, l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore stesso, come chiaramente si evince da una lettura orientata dell’art. 1374 del Codice Civile. Oltre all’incolumità fisica, va da sé, anche quella dei beni materiali – nel caso di specie il vestito a cui fa riferimento – del soggetto in parola.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, a meno che l’urto subito dalla cameriera sia stato determinato da un evento anomalo e del tutto imprevedibile – ma un cliente che non si avvede della presenza di personale intento a servire del cibo non pare proprio essere circostanza del tutto fortuita – lei ha ragionevolmente diritto ad insistere per il risarcimento dei danni subiti. L’ordinanza n. 9997/2020 della Corte di Cassazione Civile conferma gli assunti sopra esposti.

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Delle dita schiacciate sulla portiera auto risponde la compagnia assicurativa

DOMANDA: Qualche tempo fa mio figlio si è fratturato due dita della mano a causa della chiusura della portiera dell’auto da parte della mamma di un suo compagno di scuola, che aveva accompagnato entrambi a fare sport. Mi dispiacerebbe molto dovermi rivolgermi a questa signora per il risarcimento del danno, e mi chiedevo se ne risponde l’assicurazione dell’auto.

COSA DICE LA LEGGE: Stando a quanto riferito parrebbe che, nel caso di specie, sia possibile agire nei confronti della compagnia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. E questo anche nell’ipotesi in cui la vettura in questione fosse in sosta – circostanza, pare, assai probabile – a condizione, tuttavia, che il veicolo si trovasse, al momento del fatto, su strada pubblica.

Sul punto è recentemente intervenuta la Sezione VI della Corte di Cassazione Civile (Ord. n. 10024/2020 del 28 maggio 2020), la quale ha formulato alcuni interessanti principi di diritto, sottolineando, in particolare, come il concetto di circolazione stradale non venga meno allorquando il mezzo sia in posizione di arresto. Lo stesso dicasi per quanto attiene alle operazioni propedeutiche alla partenza e fermata del veicolo, nonché, più in generale, per tutte quante le operazioni che quest’ultimo è destinato a compiere al fine di circolare. Per questa ragione, anche la movimentazione degli sportelli appare riconducibile al medesimo assunto.

In linea di principio, quindi, non è affatto da escludere la configurabilità di un danno derivante da circolazione stradale anche nel caso prospettato. Il consiglio, in ogni caso, è quello di esaminare la vicenda con l’ausilio di un legale.

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Paziente risarcito se dimostra che avrebbe scelto diversamente

DOMANDA: Circa un anno fa mi sono sottoposta ad un intervento chirurgico estetico in cui ero stata informata del fatto che il miglioramento sarebbe stato non superiore al 50% rispetto alla mia condizione precedente. Il miglioramento, tuttavia, è stato inferiore, e si assesta attorno al 30-35%. Posso agire per ottenere un risarcimento?

COSA DICE LA LEGGE: Per ottenere un eventuale risarcimento, o comunque una riduzione del prezzo convenuto per l’effettuazione dell’intervento di chirurgia estetica, lei deve riuscire a dimostrare in giudizio che se adeguatamente informata, non si sarebbe sottoposta all’operazione da lei descritta.

Lo ha ribadito con la recentissima n. 9887/2020 del 26 maggio 2020, la Corte di Cassazione Civile, chiarendo che la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile derivante esclusivamente dall’omessa informazione.

Non è, quindi, sufficiente contestare che l’informativa era incompleta, erronea o comunque insufficiente. Bisogna provare – e si tratta, purtroppo, di incombente piuttosto gravoso – che lei avrebbe effettuato scelte diverse, magari decidendo di non sottoporsi ad intervento chirurgico. Occorre, pertanto, esaminare approfonditamente le circostanze nelle quali si è instaurato il rapporto con il medico e la struttura sanitaria.

Qualora ci fossero gli estremi per l’azione, la stessa potrà essere proposta tanto nei confronti del chirurgo estetico, per responsabilità extracontrattuale, che in quelli dell’azienda ospedaliera, per responsabilità contrattuale, qualora il medico si sia appoggiato a quest’ultima. Anche in tal caso, comunque, appare necessario esaminare i contratti sottoscritti.

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Locazione commerciale e danni da mancato guadagno

DOMANDA: Sono proprietario di un negozio che tempo fa ho affittato ad un artigiano. Siccome non mi pagava, l’ho sfrattato, e adesso ho trovato un nuovo inquilino con il quale però, dato il periodo, ho concordato un canone di affitto più basso. Se fosse rimasto il precedente conduttore avrei guadagnato di più. Posso chiedere dei danni a quest’ultimo?

COSA DICE LA LEGGE: Sulla scorta del più recente orientamento della Corte di Cassazione Civile (Sentenza n. 8482/2020 del 05 maggio 2020) lei può richiedere all’ex conduttore del suo immobile un risarcimento danni pari ai canoni di locazione che sarebbero maturati dal momento del rilascio, da parte di quest’ultimo, del negozio e fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del contratto di locazione, detratto quanto ricevuto, sempre nel medesimo lasso di tempo, dal nuovo conduttore in forza del secondo contratto.

E’ innegabile, infatti, che il primo contratto di locazione si sia risolto a causa della morosità dell’artigiano di cui alla sua domanda. Una responsabilità, quindi, ascrivibile integralmente ad una sola delle parti. Che pertanto sarà tenuta a risarcire la parte adempiente – in questo caso lei – sia del danno emergente (ovvero i canoni non pagati allorquando questi ancora occupava l’immobile) che il lucro cessante, pari a quanto lei si sarebbe atteso di guadagnare in forza del contratto di locazione, qualora questo fosse giunto alla sua naturale conclusione.

Tutto quanto sopra in forza delle previsioni di cui all’art. 1453 del Codice Civile, il quale stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive la parte adempiente può chiedere a quella inadempiente il risarcimento del danno subito. Nonché dell’art. 1223 del Codice Civile, il quale chiarisce che il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subito dal creditore che il mancato guadagno, a condizione solo che quest’ultimo sia conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante.

Ovviamente è necessario, che lei dimostri comunque di essersi immediatamente adoperato per trovare un nuovo conduttore, così limitando, in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 1227 del Codice Civile, l’ammontare del danno da lei patito.

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Bambino picchiato a scuola e responsabilità dell’Istituto scolastico

DOMANDA: Alcuni mesi fa mio figlio di 7 anni, durante la ricreazione a scuola, ha ricevuto un pugno da un altro bambino, ritenuto “difficile” e infatti seguito anche da un insegnante di sostegno. Il pugno gli ha provocato la frattura del naso, e ci è voluto parecchio per tornare alla normalità. Non vorremmo chiedere un risarcimento alla famiglia del picchiatore, perché hanno molti problemi. Ma alla scuola è possibile?

COSA DICE LA LEGGE: Premesso che occorre valutare opportunamente il caso specifico e le circostanze nelle quali si è verificata l’aggressione, in linea teorica e di principio è possibile rivolgersi all’Istituto Scolastico al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti da suo figlio.

Infatti, l’iscrizione dell’alunno alla scuola determina l’insorgere di una vera e propria responsabilità di natura contrattuale in capo all’Istituto, che conseguentemente sarà tenuto a vigilare sulla sicurezza ed incolumità dello studente, anche per il tramite di opportuna sorveglianza da parte degli educatori, durante tutti il tempo nel quale questi usufruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Questo anche in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto. La circostanza, nel caso di specie, che si fosse in presenza di un ragazzino problematico richiedeva, con ogni probabilità, accortezze maggiori. Ma anche l’età degli alunni determina oneri di vigilanza variabili, e maggiori quanto più giovani siano i soggetti interessati (vedasi Cassazione Civile, Sent. n. 8811/2020 del 12 maggio 2020).

Peraltro, l’onere della prova di aver fatto il possibile per evitare la verificazione del danno spetta non ai genitori dello studente, ma bensì all’Istituto scolastico stesso, che dovrà conseguentemente provare di non aver potuto impedire l’evento, ai sensi dell’art. 2048, comma 3, del Codice Civile, per non rispondere dell’illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla propria sorveglianza.

Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi ad un avvocato al fine di valutare la fattispecie concreta e decidere l’azione migliore da intraprendere.

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Chi risponde in caso di scontro con animale selvatico

DOMANDA: Qualche sera fa stavo guidando in una strada di campagna quando improvvisamente mi sono scontrato con un fagiano in volo, che mi ha letteralmente rotto il parabrezza e ho anche rischiato di finire fuori strada. A chi mi devo rivolgere per farmi risarcire?

COSA DICE LA LEGGE: Lei può agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Regione del luogo nel quale si è verificato il sinistro descritto nella domanda.

Infatti, in materia di risarcimento dei danni causati da animali selvatici a norma dell’art. 2052 del Codice Civile, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva, proprio alla Regione, in quanto portatrice della titolarità della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, ma anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.

Questo anche nell’ipotesi in cui, concretamente, sia altro soggetto che, per delega regionale, svolga la suddetta attività. In questo caso, infatti, sarà la Regione a chiamare in causa l’ente delegato al fine di contestargli la mancata adozione di misure volte ad evitare i danni ai terzi.

Ai fini della corretta impostazione della denuncia di sinistro e soprattutto della prova dei fatti e del danno patito, il consiglio è quello di rivolgersi ad un legale.

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Il risarcimento dei danni a seguito di perquisizione

DOMANDA: Ieri sono venuti i carabinieri a fare una perquisizione a casa mia, per un processo che vede coinvolto mio figlio, che abita con me. Non hanno trovato nulla ma mi hanno messo letteralmente sottosopra tutta la casa, rompendo anche dei battiscopa e causandomi ingenti danni. Siccome trovo che il comportamento sia stato ingiusto, cosa posso fare per farmi risarcire?

COSA DICE LA LEGGE: La legge le consente di chiedere il risarcimento dei danni patiti a causa della perquisizione da lei descritta. In particolare, la normativa di riferimento è il d.P.R. n. 388/1994, che regola giustappunto questa fattispecie.

La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all’espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di Polizia Giudiziaria deve essere inoltrata alla Questura nel cui territorio l’evento dannoso si è verificato, oppure al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente, allorquando la perquisizione sia stata effettuata da quest’ultimi. E’ proprio questo il suo caso. Ad ogni modo, anche qualora la domanda dovesse essere formulata all’Organo incompetente, quest’ultimo è tenuto a trasmettere l’istanza all’Ufficio corretto.

Nei successivi 30 giorni, gli Uffici riceventi espleteranno la relativa istruttoria, acquisendo, tra l’altro, i rapporti di servizio degli agenti intervenuti ed ogni altro elemento utile, e, al termine dell’indagine interna, trasmetteranno la relazione alla Prefettura competente.

Il Prefetto, riscontrata la sussistenza degli estremi per il risarcimento, chiederà a propria volta al Ministero competente l’autorizzazione al pagamento della somma domandata a titolo di risarcimento. Qualora, tuttavia, il danno, come quantificato dal richiedente, sia di importo superiore ad € 5.164,57, la Prefettura approfondirà l’indagine mediante richiesta di pareri all’Avvocatura dello Stato (sulla fondatezza della domanda), all’Ufficio tecnico erariale (sulla congruità della domanda di risarcimento di danni alle cose), al Personale medico in forza alla Polizia di Stato (per danni alle persone) ed alla Motorizzazione civile (per danni a veicoli).

Ai fini di una corretta predisposizione della domanda, il consiglio è ovviamente quello di rivolgersi ad un legale.

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