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Tags Archives: risarcimento

Limitare i danni per ottenere il risarcimento

DOMANDA: Ho preso in affitto un garage seminterrato, che uso come magazzino. Qualche mese fa si è allagato, e gli scatoloni che avevo posato a terra, all’interno dei quali c’erano prodotti che uso per lavoro, si sono bagnati. Ho chiesto il risarcimento al proprietario che me l’ha pagato. La scorsa settimana il garage si è allagato di nuovo e ho avuto lo stesso tipo di danno. Questa volta, però, il proprietario non mi vuole risarcire. Vorrei fargli causa.

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo per lei, il proprietario dell’immobile potrebbe non avere tutti i torti. Dalla descrizione dei fatti sembrerebbe che questo garage/magazzino sia soggetto ad allagamenti, complice anche il fatto che si tratta di vano seminterrato.

Conseguentemente, potrebbe essere potenzialmente prevedibile da parte del conduttore del bene la verificazione di episodi di allagamento. Peraltro confermati dal fatto che in precedenza ve n’è stato, per certo, almeno un altro – quello per il quale ha ottenuto il risarcimento dei danni –.

Un giudice chiamato a decidere della controversia, quindi, potrebbe applicare il dettato dell’art. 1227 del Codice Civile, il quale stabilisce espressamente che se, nella verificazione concreta del danno – non della causa, quindi, ma proprio delle conseguenze – ha contribuito il soggetto danneggiato, mediante proprio fatto colposo, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

In questo caso, quindi, si potrebbe ritenere che lei, conscio delle criticità dell’immobile preso a noleggio, avrebbe dovuto, usando l’ordinaria diligenza, prevedere magari di conservare questi scatoloni in posizione sopraelevata rispetto al pavimento.

Si tratta di circostanza per nulla trascurabile, considerato che il secondo comma dell’articolo succitato si spinge fino a negare qualunque forma di risarcimento nell’ipotesi in cui si riuscisse a provare che il danno poteva essere tranquillamente evitato utilizzando normali accorgimenti.

Piuttosto, nel caso di specie, si potrebbe valutare l’ipotesi di domandare, per il futuro, una riduzione del canone di locazione in considerazione del fatto che non è possibile utilizzare, in sicurezza, la pavimentazione del bene per poggiare oggetti di sorta.

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Caduta a causa di un ostacolo e risarcimento

DOMANDA: Qualche giorno fa mi trovavo in un negozio e sono inciampato nel piedistallo di sostegno di un cartello pubblicitario, e cadendo mi sono fratturato l’osso di un dito, che adesso è ingessato. In ospedale mi hanno anche detto che potrei non tornare più come prima, e sono preoccupato perché per passione suono la chitarra, e temo di non poterlo più fare. Ho diritto ad un risarcimento?

COSA DICE LA LEGGE: Il tema è quello, cosiddetto, dell’insidia e trabocchetto. Sul punto la giurisprudenza ha a lungo dibattuta, e non è infrequente trovare posizioni diametralmente opposte e sentenze di segno totalmente contrario tra loro anche a parità di fattispecie in esame.

Tuttavia, per dare una risposta alla sua domanda è necessario anzitutto verificare se l’ostacolo di cui lei parla, e sul quale è inciampato, contempla i seguenti tre requisiti: imprevedibilità, inavvistabilità, inevitabilità. Se questi requisiti sussistono, allora le possibilità di ottenere una rifusione dei danni è concreta.

Nel suo caso, quindi, occorre verificare anzitutto se era imprevedibile che il piedistallo di cui parla si trovasse proprio in quel luogo.

Inoltre, ai fini dell’inavvistabilità – secondo requisito – è necessario che il piedistallo si trovasse in una posizione difficile da scorgere usando l’ordinaria diligenza. Se, ad esempio, era nascosto da confezioni di prodotti, o da un mobile vetrina, potremmo ritenere che anche il secondo elemento sia contemplato dal caso di specie.

Quanto, infine, all’inevitabilità, occorre verificare se il lasso di tempo intercorso tra l’eventuale avvistamento dell’ostacolo e la collisione con quest’ultimo fosse talmente breve, o anche del tutto assente, per consentirle di scansare il piedistallo.

Nel suo caso, a prima vista sembrerebbe che la circostanza che il piedistallo sorreggesse un cartello pubblicitario, come tale ben visibile, faccia forse venire meno il primo dei tre requisiti, e ritengo, quindi, che una eventuale azione giudiziale potrebbe comportare dei rischi.

Questo non toglie che, quantomeno in via stragiudiziale possa comunque essere avanzata una richiesta di risarcimento dei danni, in quanto le spese derivanti da un eventuale rigetto della richiesta sono sicuramente minime.

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