Il mancato utilizzo del marchio comporta decadenza dal diritto esclusivo di usarlo
DOMANDA: Ho un piccolo progetto imprenditoriale che prevede la commercializzazione di un prodotto vintage che riprende nome e marchio di un vecchio oggetto, ormai non più commercializzato da tempo, e appartenuto a una società che mi risulta non essere più esistente. Volevo capire se posso avvalermi di questo marchio, o se devo chiedere determinate autorizzazioni.
COSA DICE LA LEGGE: Dal tenore della domanda parrebbe che sia possibile, in linea di principio, utilizzare il marchio a cui si fa riferimento. Occorre, tuttavia, effettuare alcune doverose precisazioni e, in ogni caso, è necessario effettuare prodromiche ricerche.
L’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005), infatti, stabilisce al primo comma che a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte di colui che lo abbia registrato o dai suoi licenziatari, entro cinque anni dalla registrazione, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
La norma è volta a scongiurare pratiche imprenditoriali scorrette, finalizzate ad impedire ai terzi l’utilizzo di marchi, mediante registrazioni a tappeto su varie classi merceologiche, senza che a queste corrisponda una concreta finalità commerciale.
Attenzione, però. Anche il marchio decaduto per mancato uso può essere riattivato dal soggetto che lo aveva originariamente registrato, peraltro con efficacia sanante rispetto al passato, se nel frattempo non sia intervenuta pronuncia giudiziale dichiarativa della decadenza del marchio in parola.
Appare, pertanto, necessario svolgere opportune ricerche per capire se il marchio sia stato effettivamente inutilizzato per un lungo periodo, se vi sia ancora un titolare del marchio registrato, e se si renda, in ogni caso, necessario ottenere un provvedimento da parte del Tribunale che acclari l’avvenuta decadenza del marchio stesso.
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