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Liberatoria per fotografi per la pubblicazione di foto

DOMANDA: Sono un fotografo specializzato in matrimoni. È possibile far firmare agli sposi una liberatoria che mi autorizzi ad utilizzare, a fini pubblicitari, foto e video ritraenti oltre gli sposi stessi, anche gli altri invitati?

COSA DICE LA LEGGE: No, in quanto la legge sul diritto d’autore autorizza la riproduzione dell’immagine, senza il consenso del diretto interessato, solo quando questa è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97, L. 633/1941).

Il caso delle foto scattate durante un matrimonio, a sposi e invitati, sembra, pertanto, non rientrare in alcuna delle ipotesi di libero sfruttamento della immagine altrui previste dalla legge.

Il principio generale, invece, è quello secondo il quale il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (art. 96, L. 633/1941).

Da cui si evince, altresì, che il consenso deve essere prestato direttamente dalla persona interessata, con la conseguenza che gli sposi non sembrano legittimati in alcun modo a prestare il consenso per lo sfruttamento dell’immagine di terze persone, seppur parenti o conoscenti.

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