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Illecito sfruttamento di fotografia altrui

DOMANDA: Sono un fotografo professionista e mi è capitato, in occasione di un concerto pubblico al quale ero regolarmente accreditato per conto di una testata giornalistica musicale, di scattare alcune foto ad un noto cantante le quali sono successivamente state pubblicate sulla rivista che le aveva commissionate, riportando in ognuna di esse il logo che mi identifica quale loro autore. Il cantante in questione ha successivamente “ritagliato” dalle foto il mio logo, e le ha pubblicate nelle pagine web da questo gestite sui vari social network per pubblicizzare la propria immagine. La legge tutela in qualche modo il mio diritto d’autore?

COSA DICE LA LEGGE: Sì, tuttavia occorre preliminarmente valutare di che tipo di immagine si discute.

La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), infatti, prevede tipologie di tutela differenziata a seconda che la foto sia caratterizzata da un apprezzabile contenuto creativo, oppure si tratti di semplici immagini di persone, di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo.

Solo nel primo caso, la legge considera la fotografia un’opera dell’ingegno, e le accorda una tutela più incisiva. L’autore potrebbe, allora, presentare denuncia-querela per il reato di cui all’art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941, il quale punisce con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualunque genere. Il principio è, infatti, quello, secondo il quale l’opera dell’ingegno può essere utilizzata solo previa autorizzazione dell’autore o del soggetto titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall’autore.

La tutela accordata alle semplici fotografie, invece, è più mitigata, poiché limitata ai soli diritti patrimoniali, e subordinata al rispetto di alcune condizioni. Per godere di tale tutela, infatti, l’autore della semplice fotografia dovrà sempre indicare, sull’esemplare: 1) il nome del fotografo, o dell’impresa da cui il fotografo dipende, oppure ancora del committente; 2) la data di produzione della fotografia; 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente ritratta. In assenza di tali indicazioni, il terzo potrà liberamente utilizzare le semplici fotografie senza bisogno di richiedere alcuna autorizzazione all’autore.

Di conseguenza, per poter correttamente rispondere alla domanda suddetta, occorre prendere visione delle fotografie per valutare l’inquadramento nella corretta categoria giuridica e, di conseguenza, individuare lo strumento giuridico più adatto a tutelare l’interesse dell’autore.

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