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Tutela legale della fotografia e del fotografo

DOMANDA: Che tipo di tutela accorda la legge alla fotografia e, di conseguenza, al fotografo che l’ha scattata?

COSA DICE LA LEGGE: La Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941) distingue tra “semplici fotografie” ed “opere fotografiche”.

Le prime sono immagini di persone oppure di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute con processo fotografico o analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed, altresì, i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

L’“opera fotografica”, invece, è quella nella quale è possibile riscontrare un apprezzabile contenuto creativo, poiché il fotografo vi ha inserito la propria fantasia ed il proprio gusto.

Tale distinzione ha importanti conseguenze pratiche. Infatti, le opere fotografiche godono della tutela normalmente prevista per le opere dell’ingegno, mentre le semplici fotografie godono di una tutela attenuata, limitata ai diritti connessi al diritto d’autore.

All’autore dell’opera fotografica spettano non solo i diritti morali (ad es. diritto di paternità, diritto di rivelazione, diritto di pubblicazione di opere inedite), che sono imprescrittibili. Ma anche quelli patrimoniali, che consistono nel diritto di utilizzazione economica dell’opera (ad es. diritto di comunicazione, diritto di distribuzione, diritto di elaborazione), i quali si prescrivono in 70 anni dalla morte dell’autore.

Alle semplici fotografie, invece, il Legislatore accorda una tutela più mitigata, limitata ai soli diritti patrimoniali, che vengono garantiti all’autore per 20 anni dalla data di produzione della fotografia.

Per goderne, l’autore della semplice fotografia dovrà sempre indicare, sull’esemplare:

  • il nome del fotografo, o dell’impresa da cui il fotografo dipende, oppure ancora del committente;
  • la data di produzione della fotografia;
  • il nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente ritratta.

Solo le semplici fotografie che non riportino tali indicazioni potranno essere liberamente utilizzate da terzi senza richiedere alcuna autorizzazione all’autore.

E’ sempre preferibile affidarsi ad un legale per comprendere se la propria fotografia possa essere inquadrata nell’una o nell’altra fattispecie trattata.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

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