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Tags Archives: risarcimento danni

L’ammontare del risarcimento dovuto per il bagaglio smarrito

DOMANDA: Sono tornata da un viaggio aereo, ma arrivata a destinazione ho scoperto che la compagnia aerea aveva smarrito il mio bagaglio in stiva. Ho fatto denuncia ma non è più stato ritrovato, e così ho perso il contenuto che comprendeva anche cose che avevo acquistato in vacanza. Siccome non tornerò più in quel posto il danno morale è stato grave. Posso ottenere un adeguato risarcimento?

COSA DICE LA LEGGE: Lei può ottenere il risarcimento del danno, fino all’ammontare del massimale indicato nel suo contratto di viaggio, a meno che, al momento della partenza, lei non avesse effettuato la cosiddetta “dichiarazione speciale di interesse alla consegna”. In tale ultimo caso, infatti, e soltanto in questo, il risarcimento può anche superare il tetto risarcitorio convenuto contrattualmente.

Attenzione, però: il risarcimento per l’importo massimo previsto dal contratto di viaggio non è automatico, ma deve essere provata con ogni mezzo a disposizione la sussistenza del danno stesso. E la prova, che dovrà essere data presso il Giudice nazionale a cui appartiene il viaggiatore nella sua qualità di consumatore, spetta proprio a quest’ultimo. Si tratta di un incombente che, per inciso, non è sempre facile, soprattutto se si viaggia da soli e mancano dei testimoni e/o delle fatture di acquisto dei beni presenti nel bagaglio smarrito.

E’ questo quanto si ricava da una recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, quella del 09 luglio 2020 nella causa C-86/19.

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Comune responsabile del parco giochi comunale per danni ai bambini

DOMANDA: Mio figlio è caduto da uno scivolo di un parco giochi comunale, e nella caduta si è rotto una clavicola. A mio parere la pavimentazione del parco non era sufficientemente morbida per attutire il colpo. Volevo capire se posso chiedere un risarcimento al Comune.

COSA DICE LA LEGGE: In linea di principio, nel caso di specie si potrebbe configurare la responsabilità del Comune gestore del parco giochi pubblico, e ciò ai sensi dell’art. 2015 del Codice Civile, in materia di danno cagionato da cose in custodia.

Occorre, tuttavia, accertare preliminarmente la sussistenza di una serie di elementi necessari per dimostrare la responsabilità dell’Ente locale e, al contempo, l’incontestabilità del suo diritto al risarcimento.

In questo senso, trattandosi di minore di età, è anzitutto essenziale provare che lei, in qualità di genitore, abbia opportunamente vigilato su suo figlio, approntando tutte le misure necessarie al fine di evitare l’insorgere del danno di cui si domanda ristoro. Questo anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 del Codice Civile.

Accertata l’assenza di responsabilità da parte sua, andrà evidentemente esaminato, con l’ausilio di opportuna perizia tecnica, se la pavimentazione del parco giochi era in grado di assorbire la forza cinetica derivante dalla caduta, al punto da scongiurare l’insorgere di lesioni in capo a suo figlio. In questo senso, l’esame dell’altezza dello scivolo appare essenziale. Elementi giuridici sicuramente utili si rinvengono nell’ordinanza n. 14166/2020 dell’8 luglio 2020 della Corte di Cassazione Civile, che ha condannato un Comune proprio perché l’erba sintetica posta alla base di uno scivolo non era stata ritenuta una sufficiente misura di sicurezza rispetto al rischio di cadute.

Infine, non si potrà prescindere da una quantificazione precisa del danno, tramite visita medico-legale.

La materia richiede, comunque, l’intervento di un legale, a cui si consiglia di rivolgersi.

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Danno da vacanza rovinata solo se con depliant ingannevole

DOMANDA: La scorsa estate ho acquistato un pacchetto turistico per il Messico. La brochure parlava di un piccolo hotel molto intimo nel quale avrei alloggiato con la mia famiglia, ma quando siamo arrivati sul posto ci siamo accorti che si trattava di una bettola sporca e mal servita dai mezzi di trasporto per raggiungere il mare. Vorrei fare causa all’agenzia che me lo ha venduto. Posso?

COSA DICE LA LEGGE: Quello che lei vorrebbe domandare è il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, che si configura, tuttavia, solo allorquando il prodotto venduto dal tour operator o dall’agenzia di viaggio non corrisponde alle caratteristiche promesse, e che hanno determinato in capo all’acquirente la decisione di scegliere quel determinato pacchetto turistico in luogo di un altro.

Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione alla descrizione degli elementi del soggiorno vacanziero. Tra questi, evidentemente, le caratteristiche dell’hotel o comunque dell’alloggio. Ebbene, dalla sua descrizione, le indicazioni di “piccolo hotel molto intimo” non sembrano, ad una prima analisi, foriere di buone prospettive in caso di azione giudiziaria.

La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n. 11758/2020 del 18 giugno 2020, ha deciso un caso praticamente analogo, rigettando, in ultima istanza, la domanda di una turista che aveva richiesto il risarcimento dei danni per essersi ritrovata, a seguito dell’acquisto di un pacchetto turistico per Santorini, in Grecia, in un hotel fatiscente, lontano dal mare, e asseritamente in scarsissime condizioni igieniche, scarafaggi compresi.

Questo perché l’indicazione “piccolo hotel” inserita nella brochure avrebbe dovuto, secondo la Suprema Corte, mettere immediatamente in allarme l’acquirente della vacanza, o comunque farle presupporre che le condizioni della struttura non avrebbero potuto essere paragonabili a quelle di altri hotel di livello superiore.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie appare necessario esaminare l’intera vicenda con l’ausilio di un legale.

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Dei danni subiti al ristorante risponde sempre l’esercente

DOMANDA: Lo scorso fine settimana sono andato a mangiare in un ristorante. Nel mentre che ero seduto al tavolo una cameriera, urtata da un altro cliente, mi ha rovesciato addosso una pietanza che mi ha irrimediabilmente rovinato il vestito costoso che avevo appena acquistato. Alla mia richiesta di risarcimento, il titolare mi ha risposto di non essere tenuto a pagare nulla perché si è trattato di un caso fortuito. Chi ha ragione?

COSA DICE LA LEGGE: Dalla sommaria descrizione dei fatti parrebbe che lei possa agire nei confronti del ristoratore per il risarcimento del danno da lei subito.

Un elemento sicuramente rilevante è, infatti, costituito dalla circostanza che lei si fosse già seduto al tavolo e avesse iniziato a pasteggiare, o comunque, più in generale, avesse già dato inizio al rapporto contrattuale di ristorazione con l’esercente, che altro non è se non una particolare declinazione del più generale concetto di contratto d’opera.

Il contratto di ristorazione, infatti, comprende una serie di adempimenti che vanno oltre la semplice fornitura di cibi e bevande, anche perché diversamente ragionando, si dovrebbe semplicemente parlare di contratto di compravendita di alimenti. Tra queste obbligazioni a corollario di quella principale vi sono sicuramente quelle di dare ricetto ed ospitalità all’avventore.

Ora, nel contratto di ristorazione, al pari di quelli di albergo e di trasporto, il cliente affida la propria persona all’esercente l’attività commerciale, e conseguentemente sorge in capo a quest’ultimo, tra l’altro, l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore stesso, come chiaramente si evince da una lettura orientata dell’art. 1374 del Codice Civile. Oltre all’incolumità fisica, va da sé, anche quella dei beni materiali – nel caso di specie il vestito a cui fa riferimento – del soggetto in parola.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, a meno che l’urto subito dalla cameriera sia stato determinato da un evento anomalo e del tutto imprevedibile – ma un cliente che non si avvede della presenza di personale intento a servire del cibo non pare proprio essere circostanza del tutto fortuita – lei ha ragionevolmente diritto ad insistere per il risarcimento dei danni subiti. L’ordinanza n. 9997/2020 della Corte di Cassazione Civile conferma gli assunti sopra esposti.

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4 anni ago Edilizia ed appalti

Il recesso del committente dal contratto di appalto

DOMANDA: Qualche tempo fa ho commissionato ad un’impresa l’edificazione di una rimessa per le mie macchine agricole. Non sono però soddisfatto di come stanno procedendo i lavori. Anzitutto perché si sono accumulati ritardi, ma anche perché hanno subappaltato i lavori a degli artigiani che non mi piacciono. E anche i materiali che stanno utilizzando sono a mio parere scadenti. Posso recede dal contratto? Preciso che non c’è stato nulla di scritto, a parte un preventivo di spesa, che ho firmato per accettazione.

COSA DICE LA LEGGE: Lei può sicuramente recedere dal contratto di appalto sottoscritto con l’impresa, anche se i lavori sono già iniziati.

Lo stabilisce l’articolo 1671 del Codice Civile, in materia di recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto, il quale stabilisce che questi può sempre recedere dall’accordo, peraltro senza necessità di fornire una specifica motivazione – è il cosiddetto recesso ad nutum –. Il recesso può, pertanto, essere ascrivibile anche alla mera sfiducia nei confronti dell’appaltatore (Trib. Oristano, Sent. 453/2019).

Quanto sopra, tuttavia, a condizione che l’appaltatore venga tenuto indenne dalle spese sostenute e dei lavori eseguiti fino alla comunicazione di recesso, nonché del mancato guadagno.

Se da una parte, quindi, il Legislatore ha offerto al committente uno strumento particolarmente rapido ed efficace per sciogliersi dal contratto di appalto, dall’altro appare evidente che una decisione in tal senso non potrà certo ritenersi economicamente indolore.

Andrà, infatti, opportunamente stimato il valore delle opere realizzate fino alla comunicazione di recesso. Ma anche le spese fino ad allora sostenute, quali potrebbero, ad esempio, essere quelle già anticipate dall’appaltatore (ad esempio le forniture di materiali) per il prosieguo dei lavori poi interrottisi per volere del committente.

Particolarmente, spinosa, poi è la voce, anch’essa da rimborsare all’appaltatore, relativa al mancato guadagno, il cui ammontare deve essere provato da quest’ultimo. Il Tribunale di L’Aquila, con la sentenza n. 555 dell’11/07/2019 ha spiegato analiticamente in cosa consiste e a chi spetti provarlo: “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto grava sull’appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”.

Per un esame approfondito della vicenda, quindi, risulta irrinunciabile un consulto con un legale.

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Il risarcimento dei danni a seguito di perquisizione

DOMANDA: Ieri sono venuti i carabinieri a fare una perquisizione a casa mia, per un processo che vede coinvolto mio figlio, che abita con me. Non hanno trovato nulla ma mi hanno messo letteralmente sottosopra tutta la casa, rompendo anche dei battiscopa e causandomi ingenti danni. Siccome trovo che il comportamento sia stato ingiusto, cosa posso fare per farmi risarcire?

COSA DICE LA LEGGE: La legge le consente di chiedere il risarcimento dei danni patiti a causa della perquisizione da lei descritta. In particolare, la normativa di riferimento è il d.P.R. n. 388/1994, che regola giustappunto questa fattispecie.

La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all’espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di Polizia Giudiziaria deve essere inoltrata alla Questura nel cui territorio l’evento dannoso si è verificato, oppure al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente, allorquando la perquisizione sia stata effettuata da quest’ultimi. E’ proprio questo il suo caso. Ad ogni modo, anche qualora la domanda dovesse essere formulata all’Organo incompetente, quest’ultimo è tenuto a trasmettere l’istanza all’Ufficio corretto.

Nei successivi 30 giorni, gli Uffici riceventi espleteranno la relativa istruttoria, acquisendo, tra l’altro, i rapporti di servizio degli agenti intervenuti ed ogni altro elemento utile, e, al termine dell’indagine interna, trasmetteranno la relazione alla Prefettura competente.

Il Prefetto, riscontrata la sussistenza degli estremi per il risarcimento, chiederà a propria volta al Ministero competente l’autorizzazione al pagamento della somma domandata a titolo di risarcimento. Qualora, tuttavia, il danno, come quantificato dal richiedente, sia di importo superiore ad € 5.164,57, la Prefettura approfondirà l’indagine mediante richiesta di pareri all’Avvocatura dello Stato (sulla fondatezza della domanda), all’Ufficio tecnico erariale (sulla congruità della domanda di risarcimento di danni alle cose), al Personale medico in forza alla Polizia di Stato (per danni alle persone) ed alla Motorizzazione civile (per danni a veicoli).

Ai fini di una corretta predisposizione della domanda, il consiglio è ovviamente quello di rivolgersi ad un legale.

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4 anni ago Contratti

Voucher rimborso spettacoli ed illegittimità del Decreto Cura Italia

DOMANDA: Qualche tempo fa ho acquistato, a caro prezzo, il biglietto per un concerto che doveva tenersi a fine marzo 2020 e che è stato annullato a causa del Coronavirus. Ho chiesto il rimborso del prezzo e l’organizzatore mi ha risposto che ho diritto solo ad un voucher di pari prezzo, da utilizzare entro un anno. Ora, a parte che ho pagato talmente tanto che sicuramente non andrei a coprire la spesa con altri concerti, a me non interessano altri spettacoli. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: E’ sicuramente vero che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’art. 88, comma 3, stabilisce, in estrema sintesi, quanto segue: colui che ha venduto in prevendita un biglietto di ingresso ad uno spettacolo annullato causa Coronavirus, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso del ticket, può emettere un voucher di pari importo al biglietto acquistato, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Sempre la disposizione di legge prevede che la richiesta di rimborso sia presentata dall’acquirente/consumatore entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

Quindi, a rigor di logica, avrebbe ragione l’organizzatore del suo evento nel fornirle la risposta che lei ha ricevuto.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la norma in questione è del tutto illegittima, e come tale dovrà essere giocoforza ampiamente emendata dal Legislatore. Probabilmente del tutto cancellata. Va considerato, infatti, che l’articolo in esame è inserito in un decreto legge. E i decreti di questo tipo, per non perdere efficacia, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

Ora, ai fini della conversione in legge, il decreto “Cura Italia” non dovrà evidentemente recare con sé norme illegittime o comunque contrarie ad altre norme imperative di legge. Tra queste, venendo al caso in esame, sicuramente non si potrà non tenere in considerazione quanto previsto dal Codice Civile, all’art. 1463, in materia di impossibilità totale sopravvenuta.

La norma, in particolare, stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive – nel caso di specie acquisto di un biglietto a fronte di controprestazione costituita dallo svolgimento di uno spettacolo – la parte (organizzatore) impossibilitata, per fatti sopravvenuti, ad eseguire la controprestazione costituita dalla messa in scena dello spettacolo, dovrà restituire quanto già ricevuto.

Va, conseguentemente, reso per intero l’importo pagato per l’acquisto in prevendita del biglietto.

Perché allora, il Governo ha emanato una norma di questo tipo, pur sapendo che evidentemente non supererà il vaglio del Parlamento?

La risposta sta nelle tempistiche inserite nell’articolo in esame. Vediamo perché.

Il Decreto “Cura Italia” incentiva il consumatore a formulare richiesta di rimborso entro 30 giorni dal 17 marzo 2020. Il venditore ha poi ulteriori 30 giorni per procedere all’emissione del voucher. Ora, 30 + 30 da un totale di 60 giorni, ovverosia proprio il termine massimo di efficacia del decreto legge, quantomeno per quanto riguarda questa contestata norma.

Il rischio, quindi, qual è?

Che molti consumatori, spaventati dal rischio di perdere tutto, si affrettino a richiedere il rimborso entro il 16 aprile 2020, e gli organizzatori – nella vigenza del decreto legge “Cura Italia” – potranno, così, limitarsi ad emettere un voucher, senza quindi concreto esborso di denaro.

Tuttavia è altrettanto evidente il nocumento patito dal consumatore che non potrà godere dell’esatta prestazione per cui originariamente aveva pagato.

E allora che fare?

Una soluzione che il consumatore può adottare – ovviamente consapevole del fatto che in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia” tutto potrà evidentemente accadere, sia in senso positivo che negativo per gli interessi dell’acquirente della prevendita – potrebbe essere proprio quella di…attendere. Verificare cioè quale sarà la sorte, in Parlamento, dell’art. 88 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e poi procedere alla richiesta di rimborso. D’altra parte, la norma in esame non pone limiti temporali, al di là degli ordinari termini di prescrizione ben più lunghi di 30 giorni, per la richiesta di rimborso.

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4 anni ago Contratti

Cosa accade se salta l’intrattenimento musicale al matrimonio

DOMANDA: Alla mia festa del matrimonio è successo un inconveniente. Avevo ingaggiato un musicista per venire a suonare, e il giorno prima della cerimonia mi ha chiamato per dirmi che si era fatto male e non poteva essere presente. A quel punto non ho potuto avere nessun intrattenimento musicale perché con il poco tempo a disposizione era impossibile trovare un sostituto. Non ho purtroppo nulla di scritto. Posso fare qualcosa?

COSA DICE LA LEGGE: Sulla base della sommaria descrizione dei fatti parrebbe possibile, nel suo caso, agire per ottenere un risarcimento dei danni, quantomeno in via equitativa, e questo indipendentemente dal fatto che il contratto tra lei ed il musicista non fosse stato redatto in forma scritta, a condizione, però, che lei possa provare in altro modo – ad esempio sms, WhatsApp, e-mail, tutt’al più testimoni – che tra voi vi fosse un preciso accordo.

Il contratto tra voi intercorso va, infatti, annoverato tra quelli di prestazione d’opera, di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, e non prevede obbligatoriamente la forma scritta. E’, pertanto, sufficiente l’intesa orale tra le parti sugli aspetti principali dell’accordo – oggetto della prestazione, data e luogo di svolgimento, prezzo convenuto –.

Ad avvenuta conclusione dell’accordo, pertanto, il prestatore d’opera, nella fattispecie il musicista, si sarà obbligato, a titolo oneroso, a svolgere una determinata prestazione in un ben preciso luogo ed orario a fronte di un corrispettivo. Se, per una qualunque ragione, il musicista non dovesse poi adempiere a questo obbligo, il contratto potrà essere risolto, e il committente, oltre a non pagare evidentemente alcun corrispettivo, potrà richiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1453, primo comma del codice civile.

Stesso discorso varrebbe nell’ipotesi contraria, ovvero nel caso in cui fosse ad esempio saltato il matrimonio.

Certo, qualora il musicista l’avesse avvisata con congruo anticipo, sarebbe stato suo onere reperire un altro intrattenimento musicale, e questo ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile, che impone al potenziale danneggiato di fare il possibile per diminuire, meglio ancora eliminare, l’ammontare del danno.

Ma nel suo caso specifico, un solo giorno di anticipo rispetto all’evento appare un termine davvero troppo esiguo, soprattutto perché il musicista non le ha nemmeno offerto, a quanto pare, un proprio sostituto di pari livello.

Potrebbe, infine, essere complicato provare l’ammontare del danno da lei patito, e si ritiene che, sul punto, il giudice potrà pronunciarsi, semmai, soltanto con valutazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 del Codice Civile e 432 del Codice di Procedura Civile.

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Problemi di telefonia e tentativo di conciliazione

DOMANDA: Allettato da una offerta pubblicitaria di telefonia che mi sembrava molto vantaggiosa, sono migrato da [omissis n.d.r.] a [omissis n.d.r.] sul mio numero personale di telefonino. Quest’ultima compagnia telefonica, però, da due settimane non mi riattiva la linea sul cellulare, accampando scuse di tutti i tipi, e ovviamente non ho neppure la linea attiva con il vecchio gestore. In pratica sono senza telefono, ed è per me un danno gravissimo. Come devo muovermi?

COSA DICE LA LEGGE: La legge prevede un particolare procedimento per la risoluzione delle controversie tra utenti, sia di fisso che mobile, e compagnie telefoniche, da svolgersi presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) del luogo in cui lei risiede, che è peraltro condizione di procedibilità anche per l’avvio di una causa.

Significa, in buona sostanza, che anche qualora lei decidesse di agire in giudizio contro la compagnia telefonica con cui ha stipulato il nuovo contratto, e che le ha causato danni a cui fa cenno, dovrebbe comunque, preliminarmente, agire presso il Co.Re.Com..

Il procedimento è molto agile, non prevede costi da corrispondere al Comitato Regionale per le Comunicazioni, e prevede un sistema di scambio di comunicazioni scritte tra il cliente ed il gestore telefonico, da effettuarsi sulla piattaforma informatica istituita dal Co.Re.Com., nonché un sistema di videoconferenza, quest’ultimo anche alla presenza di un conciliatore deputato a favorire l’intesa tra le parti.

I vantaggi di questa procedura sono molteplici: anzitutto la possibilità di confrontarsi con un interlocutore fisico credibile e dotato di poteri conciliativi, in luogo di call center e risponditori automatici. Ma anche la celerità del procedimento, che si conclude nell’arco di poche settimane. E, ancora, l’assenza di rischi di dover sostenere le spese legali dell’avversario in caso di mancata intesa sul rimborso/ristoro/risarcimento, circostanza questa che, invece potrebbe verificarsi qualora si fosse dichiarati soccombenti in una causa civile nei confronti della compagnia telefonica.

Il suddetto sistema, inoltre, è attivabile indipendentemente dall’ammontare della richiesta economica, e quindi anche per importi minimi, al contrario di una causa civile in cui il ridotto ammontare della domanda potrebbe non giustificare un’azione giudiziale.

Occorre, infine, essere in grado di provare analiticamente il danno patito, e in questo caso potrebbe essere utile esaminare la fattispecie unitamente ad un avvocato.

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Risarcimento dei danni all’immobile dato in locazione

DOMANDA: Ho affittato un appartamento di mia proprietà a un inquilino che non mi ha pagato l’affitto. Non l’ho sfrattato perché per fortuna ad un certo punto mi ha restituito le chiavi. Voleva però indietro la caparra, e io gli ho detto di no, perché l’immobile è gravemente danneggiato, e il deposito non basta a coprire sia gli affitti non pagati che la riparazione dei danni. Il conduttore ha detto che mi farà causa. Ha possibilità di vincere?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo, senza una domanda giudiziale da parte sua di attribuzione del deposito cauzionale a titolo di risarcimento per gli inadempimenti contrattuali del conduttore (mancato pagamento di canoni di locazione, danni all’immobile, ecc…), lei non può trattenere le somme pagate a suo tempo dal locatario a garanzia del rispetto degli impegni assunti contrattualmente.

La giurisprudenza, infatti, è unanime nel sostenere che senza una pronuncia giudiziale che autorizzi il proprietario dell’immobile ad incamerare il deposito cauzionale, previa prova del danno subito, non è possibile per quest’ultimo – in questo caso lei – effettuare autonomamente una quantificazione dei danni operando la relativa compensazione con le somme pagate dal conduttore in occasione della stipulazione del contratto.

E’ vero anche, tuttavia, che qualora lei dovesse subire una causa da parte del suo ex inquilino, potrà costituirsi in giudizio formulando una domanda riconvenzionale – ovvero formulando lei stesso, a sua volta, una espressa domanda al Giudice – di riconoscimento dei danni subiti per esclusiva responsabilità del conduttore, e contestuale autorizzazione ad incamerare il deposito cauzionale, oltre all’eventuale condanna anche per le maggiori somme.

Peraltro, la Corte di Cassazione Civile (Ord. N. 6596 del 07/03/2019) ha ritenuto che oltre al mancato pagamento di canoni e costi di ripristino dell’immobile – con esclusione solo della normale usura derivante dall’utilizzo del bene – lei potrà richiedere anche ulteriori canoni di locazione per tutto il periodo che si è reso, o si renderà, necessario per effettuare le riparazioni del bene. E questo anche senza necessità di provare di aver perduto occasioni di nuova locazione.

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