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Patrocinio a spese dello Stato

DOMANDA: Buongiorno, devo fare una causa ai miei fratelli per una eredità, ma sono disoccupato e non ho reddito. Come posso fare per avere l’avvocato d’ufficio?

COSA DICE LA LEGGE: Quello che lei definisce “avvocato d’ufficio” è, in questo specifico caso, il cosiddetto patrocinio a spese dello Stato. Ovvero quell’istituto che consente ai meno abbienti di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti per il tramite di un avvocato che sarà, poi, pagato direttamente dal Ministero di Giustizia.

La domanda si propone direttamente all’Ordine degli Avvocati territorialmente competente. Ovvero quello del luogo dove si dovrà tenere la causa, che spesso non coincide neppure con il luogo di residenza dell’interessato. Nell’istanza dovranno essere spiegate le ragioni della domanda giudiziale, affinché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possa effettuare una prima valutazione della possibile fondatezza, almeno potenziale, dell’azione giudiziale. Qualora, infatti, la causa fosse priva delle seppur minime basi giuridiche, sarà giocoforza negato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in favore del richiedente.

A corredo della domanda, l’istante dovrà allegare anche documentazione comprovante il proprio reddito, che non potrà essere superiore ad oggi, ad € 11.493,82. Non si contano, in questo caso, i dati del modello Isee. Nel computo del reddito si dovrà, altresì, tenere conto della somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, così come risultante dal certificato di residenza e di stato di famiglia. Solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la causa da intentare sia rivolta proprio nei confronti di uno degli altri soggetti del proprio nucleo familiare – ad esempio una causa di separazione giudiziale – si potrà non tenere conto del reddito complessivo dei conviventi sotto il medesimo tetto.

Va, inoltre, comunicata, tra l’altro, anche la proprietà, per intero o pro quota, di beni immobili.

In caso di accoglimento della domanda, l’interessato potrà poi scegliere di essere difeso da un qualunque legale, a condizione, però, che appartenga al medesimo foro dell’Ordine degli avvocati presso cui è stata presentata la domanda, e che sia iscritto alle apposite liste dei difensori abilitati alle difese con patrocinio a spese dello Stato, facilmente reperibili presso i siti dei vari Ordini.

Da evidenziare che i requisiti di reddito per usufruire del patrocinio a spese dello Stato dovranno permanere, annualmente, per tutta la durata dell’attività svolta dall’avvocato. Qualora, quindi, in corso d’opera il beneficiario, ivi compreso il suo nucleo familiare, dovesse sforare la soglia di reddito di cui sopra, perderà automaticamente il diritto acquisito e dovrà retribuire di tasca propria il legale. Occorre, quindi, prestare sempre grande attenzione, poiché il rilascio di dichiarazioni mendaci circa la propria capacità reddituale, oltre alla revoca del beneficio, determina conseguenze penali anche gravi.

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