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La prescrizione presuntiva triennale del compenso del professionista

DOMANDA: Mi è arrivata una parcella salatissima da parte di un architetto, che comunque contesto perché a quanto mi risulta avevo già pagato tutto quanto, ma non vorrei proprio fare causa. Mi è stata recapitata per posta questo mese (febbraio 2020) ma i lavori sono terminati a ottobre 2016. Ho visto su internet che la prescrizione è di 3 anni, e quindi secondo i miei calcoli ci siamo. Cosa devo fare per non pagare?

COSA DICE LA LEGGE: Nel caso da lei proposto potrebbe applicarsi l’art. 2956, Cod. Civ., in materia di prescrizione presuntiva. Attenzione: presuntiva e non ordinaria. Ma andiamo con ordine.

Ai crediti dei professionisti – architetti, avvocati, notai, geometri, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc… – per i compensi maturati per l’opera prestata si applica la prescrizione presuntiva breve di 3 anni dall’ultima prestazione svolta.

Significa che il professionista ha tre anni di tempo per reclamare il proprio compenso.

Prima di tutto va comunque considerato che se prima della maturazione dei tre anni dal termine della propria attività, il professionista riesce a provare di aver sollecitato il cliente mettendolo in mora in relazione al saldo del credito in questione, il calcolo del triennio ripartirà inevitabilmente da zero.

In secondo luogo, come anticipato, si tratta di prescrizione presuntiva e non ordinaria. Questo significa, in estrema sintesi, che trascorsi tre anni dal termine della prestazione vi è solo e semplicemente la presunzione giuridica che ogni compenso sia stato saldato. Ma si tratta di una presunzione che può essere superata con ogni mezzo. Questo significa che se lei dovesse, ad esempio, indirizzare una lettera di risposta a questo architetto scrivendo che siccome sono trascorsi tre anni dal termine della prestazione, lei non pagherà nessuna nota spese in quanto il diritto si è prescritto, commetterebbe un grave errore.Perché implicitamente, ma neppure tanto, ammetterebbe di non aver ancora pagato, nel termine dei tre anni dalla conclusione dell’opera, il saldo della prestazione professionale.

Occorre, pertanto, usare la massima cautela in termini di comportamento extragiudiziale e se del caso giudiziale, allorquando si intenda far valere la prescrizione presuntiva, di cui agli artt. 2954, e ss., Cod. Civ..

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