Recuperare i crediti nei confronti di una società estinta
DOMANDA: Avanzo soldi da una società, una S.r.l., a cui avevo emesso una fattura alcuni anni fa. Volevo chiedere un decreto ingiuntivo ma casualmente ho scoperto che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese. Ho perso tutto?
COSA DICE LA LEGGE: Dipende. Nelle società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) al contrario di quello che succede nelle società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ad esempio), i soci non rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni, e quindi anche dei debiti, contratti nel corso della vita societaria. Questo significa che, in linea di principio, quando la società cessa di esistere, non sarà più possibile per il creditore agire nei confronti di quest’ultima, proprio perché non più esistente. Non tutto, è, però, perso a priori.
Infatti, tra la società estinta ed i soci che la componevano, si verifica un fenomeno che la giurisprudenza definisce di tipo “successorio”.
In pratica, l’articolo 2495 del Codice Civile stabilisce che, pur restando ferma l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti potranno far valere i loro crediti direttamente nei confronti dei soci.
Nessuna differenza, quindi, rispetto alle società di persone? Non proprio.
In caso di responsabilità di una società di capitali estinta a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese, la possibilità per i creditori sociali di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, residua solo fino a concorrenza delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione
Dal punto di vista, pratico, pertanto, occorre chiedere alla Camera di Commercio copia dell’ultimo bilancio societario. Verificare l’ammontare di eventuali utili finali liquidati in favore dei soci. E poi agire nei loro confronti, ma per un importo che non potrà superare l’ammontare complessivo delle somme ricevute dalla società estinta.
Va, infine, considerato che entro l’anno dall’estinzione della società è pur sempre possibile depositare istanza di fallimento nei confronti di quest’ultima.
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