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Tags Archives: società

Attenzione a imputazione somme pagate dal socio in società

DOMANDA: Siamo quattro soci di una società che gestisce un salone di parrucchieri. A causa del coronavirus ho dovuto tirare fuori soldi di tasca mia per sostenere la società in questi mesi difficili, versandoli sul conto corrente societario. Quando potrò riaverli indietro?

COSA DICE LA LEGGE: Dipende dall’imputazione che lei ha dato a questi versamenti nel conto societario.

Infatti, anche recentemente la Corte di Cassazione Civile (Sez. I, 20 Aprile 2020, n. 7919) ha chiarito che solo nell’ipotesi in cui l’erogazione di somme in favore della società da parte del socio sia avvenuta a titolo di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione ad una determinata scadenza, sorgerà in capo al sodalizio un’obbligazione di tipo restitutorio.

In pratica, se è stato a suo tempo redatto un verbale dei soci nel quale era stato stabilito che quello da lei effettuato era un vero e proprio prestito nei confronti della società, non necessariamente produttivo di interessi, ma comunque con un termine di restituzione ben preciso, allora in tal caso lei non dovrà far altro che attendere lo spirare della data convenuta per domandare la restituzione del proprio denaro.

Se, invece, il suo versamento era semplicemente destinato a confluire sul conto corrente societario a titolo di riserva per eventuali necessità dell’azienda, allora il suo credito nei confronti della società non sarà esigibile. Né ora, e neppure nel prosieguo della vita del sodalizio a cui appartiene assieme ai suoi tre soci.

In tale, per lei malaugurato, caso, lei potrà ricevere in restituzione quanto versato soltanto nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, e quindi non prima che tutti gli eventuali creditori societari siano stati integralmente soddisfatti di tutte le loro spettanze. Lo stabilisce espressamente l’art. 2467 del Codice Civile, il quale giustappunto posterga le restituzioni dei finanziamenti dei soci rispetto ai pagamenti, tutti compresi e nessuno escluso, che la società deve effettuare nei confronti dei terzi.

Conseguentemente, appare sempre opportuno, prima di procedere a esposizioni personali nei confronti della società a cui si appartiene, consultarsi con un legale che saprà offrire la soluzione migliore per evitare conseguenze pregiudizievoli per sé stessi.

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4 anni ago Recupero crediti

Recuperare i crediti nei confronti di una società estinta

DOMANDA: Avanzo soldi da una società, una S.r.l., a cui avevo emesso una fattura alcuni anni fa. Volevo chiedere un decreto ingiuntivo ma casualmente ho scoperto che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese. Ho perso tutto?

COSA DICE LA LEGGE: Dipende. Nelle società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) al contrario di quello che succede nelle società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ad esempio), i soci non rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni, e quindi anche dei debiti, contratti nel corso della vita societaria. Questo significa che, in linea di principio, quando la società cessa di esistere, non sarà più possibile per il creditore agire nei confronti di quest’ultima, proprio perché non più esistente. Non tutto, è, però, perso a priori.

Infatti, tra la società estinta ed i soci che la componevano, si verifica un fenomeno che la giurisprudenza definisce di tipo “successorio”.

In pratica, l’articolo 2495 del Codice Civile stabilisce che, pur restando ferma l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti potranno far valere i loro crediti direttamente nei confronti dei soci.

Nessuna differenza, quindi, rispetto alle società di persone? Non proprio.

In caso di responsabilità di una società di capitali estinta a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese, la possibilità per i creditori sociali di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, residua solo fino a concorrenza delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione

Dal punto di vista, pratico, pertanto, occorre chiedere alla Camera di Commercio copia dell’ultimo bilancio societario. Verificare l’ammontare di eventuali utili finali liquidati in favore dei soci. E poi agire nei loro confronti, ma per un importo che non potrà superare l’ammontare complessivo delle somme ricevute dalla società estinta.

Va, infine, considerato che entro l’anno dall’estinzione della società è pur sempre possibile depositare istanza di fallimento nei confronti di quest’ultima.

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Convocare l’assemblea di una S.r.l. senza passare dall’amministratore unico

DOMANDA: Anni fa ho costituito con un paio di amici una società a responsabilità limitata (S.r.l.) che tuttavia, poi, non abbiamo sviluppato e che è attualmente inattiva. All’epoca avevamo nominato amministratore unico uno di noi tre, che tuttavia è successivamente emigrato all’estero, e di cui non abbiamo più nessuna traccia. Ora, io e l’altro socio volevamo chiudere la società per evitare continue spese, ma il Notaio ci ha detto che non è possibile farlo senza la presenza dell’amministratore unico, che tuttavia non sappiamo minimamente come rintracciare. C’è qualche soluzione?

COSA DICE LA LEGGE: Una soluzione esiste, e ce la offre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ammette la convocazione dell’assemblea, nell’inerzia dell’amministratore unico, da parte dei soci della società che rappresentino almeno un terzo delle quote complessive.

Occorre, quindi, anzitutto verificare se lei e il socio con cui è ancor in contatto siete titolari, complessivamente intesi, di almeno un terzo delle quote della Srl.

Se rientrate in questa casistica, sarà sufficiente inviare una lettera di convocazione di assemblea a tutti i soci, alla società e all’amministratore unico. La circostanza che di quest’ultimo non si conosca l’attuale indirizzo potrà, se del caso, essere superata mediante applicazione delle norme codicistiche in materia.

L’assemblea dovrà prevedere, evidentemente, all’ordine del giorno la revoca dell’incarico di amministratore unico conferita al vecchio socio, la messa in liquidazione della società e il conferimento dell’incarico di liquidatore, il quale poi sarà chiamato a svolgere tutti gli incombenti necessari al fine di giungere alla cessazione della società e alla cancellazione dal registro delle imprese.

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