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Cosa accade se salta l’intrattenimento musicale al matrimonio

DOMANDA: Alla mia festa del matrimonio è successo un inconveniente. Avevo ingaggiato un musicista per venire a suonare, e il giorno prima della cerimonia mi ha chiamato per dirmi che si era fatto male e non poteva essere presente. A quel punto non ho potuto avere nessun intrattenimento musicale perché con il poco tempo a disposizione era impossibile trovare un sostituto. Non ho purtroppo nulla di scritto. Posso fare qualcosa?

COSA DICE LA LEGGE: Sulla base della sommaria descrizione dei fatti parrebbe possibile, nel suo caso, agire per ottenere un risarcimento dei danni, quantomeno in via equitativa, e questo indipendentemente dal fatto che il contratto tra lei ed il musicista non fosse stato redatto in forma scritta, a condizione, però, che lei possa provare in altro modo – ad esempio sms, WhatsApp, e-mail, tutt’al più testimoni – che tra voi vi fosse un preciso accordo.

Il contratto tra voi intercorso va, infatti, annoverato tra quelli di prestazione d’opera, di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, e non prevede obbligatoriamente la forma scritta. E’, pertanto, sufficiente l’intesa orale tra le parti sugli aspetti principali dell’accordo – oggetto della prestazione, data e luogo di svolgimento, prezzo convenuto –.

Ad avvenuta conclusione dell’accordo, pertanto, il prestatore d’opera, nella fattispecie il musicista, si sarà obbligato, a titolo oneroso, a svolgere una determinata prestazione in un ben preciso luogo ed orario a fronte di un corrispettivo. Se, per una qualunque ragione, il musicista non dovesse poi adempiere a questo obbligo, il contratto potrà essere risolto, e il committente, oltre a non pagare evidentemente alcun corrispettivo, potrà richiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1453, primo comma del codice civile.

Stesso discorso varrebbe nell’ipotesi contraria, ovvero nel caso in cui fosse ad esempio saltato il matrimonio.

Certo, qualora il musicista l’avesse avvisata con congruo anticipo, sarebbe stato suo onere reperire un altro intrattenimento musicale, e questo ai sensi dell’art. 1227 del Codice Civile, che impone al potenziale danneggiato di fare il possibile per diminuire, meglio ancora eliminare, l’ammontare del danno.

Ma nel suo caso specifico, un solo giorno di anticipo rispetto all’evento appare un termine davvero troppo esiguo, soprattutto perché il musicista non le ha nemmeno offerto, a quanto pare, un proprio sostituto di pari livello.

Potrebbe, infine, essere complicato provare l’ammontare del danno da lei patito, e si ritiene che, sul punto, il giudice potrà pronunciarsi, semmai, soltanto con valutazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 del Codice Civile e 432 del Codice di Procedura Civile.

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