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Voucher rimborso spettacoli ed illegittimità del Decreto Cura Italia

DOMANDA: Qualche tempo fa ho acquistato, a caro prezzo, il biglietto per un concerto che doveva tenersi a fine marzo 2020 e che è stato annullato a causa del Coronavirus. Ho chiesto il rimborso del prezzo e l’organizzatore mi ha risposto che ho diritto solo ad un voucher di pari prezzo, da utilizzare entro un anno. Ora, a parte che ho pagato talmente tanto che sicuramente non andrei a coprire la spesa con altri concerti, a me non interessano altri spettacoli. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: E’ sicuramente vero che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’art. 88, comma 3, stabilisce, in estrema sintesi, quanto segue: colui che ha venduto in prevendita un biglietto di ingresso ad uno spettacolo annullato causa Coronavirus, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso del ticket, può emettere un voucher di pari importo al biglietto acquistato, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Sempre la disposizione di legge prevede che la richiesta di rimborso sia presentata dall’acquirente/consumatore entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

Quindi, a rigor di logica, avrebbe ragione l’organizzatore del suo evento nel fornirle la risposta che lei ha ricevuto.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la norma in questione è del tutto illegittima, e come tale dovrà essere giocoforza ampiamente emendata dal Legislatore. Probabilmente del tutto cancellata. Va considerato, infatti, che l’articolo in esame è inserito in un decreto legge. E i decreti di questo tipo, per non perdere efficacia, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

Ora, ai fini della conversione in legge, il decreto “Cura Italia” non dovrà evidentemente recare con sé norme illegittime o comunque contrarie ad altre norme imperative di legge. Tra queste, venendo al caso in esame, sicuramente non si potrà non tenere in considerazione quanto previsto dal Codice Civile, all’art. 1463, in materia di impossibilità totale sopravvenuta.

La norma, in particolare, stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive – nel caso di specie acquisto di un biglietto a fronte di controprestazione costituita dallo svolgimento di uno spettacolo – la parte (organizzatore) impossibilitata, per fatti sopravvenuti, ad eseguire la controprestazione costituita dalla messa in scena dello spettacolo, dovrà restituire quanto già ricevuto.

Va, conseguentemente, reso per intero l’importo pagato per l’acquisto in prevendita del biglietto.

Perché allora, il Governo ha emanato una norma di questo tipo, pur sapendo che evidentemente non supererà il vaglio del Parlamento?

La risposta sta nelle tempistiche inserite nell’articolo in esame. Vediamo perché.

Il Decreto “Cura Italia” incentiva il consumatore a formulare richiesta di rimborso entro 30 giorni dal 17 marzo 2020. Il venditore ha poi ulteriori 30 giorni per procedere all’emissione del voucher. Ora, 30 + 30 da un totale di 60 giorni, ovverosia proprio il termine massimo di efficacia del decreto legge, quantomeno per quanto riguarda questa contestata norma.

Il rischio, quindi, qual è?

Che molti consumatori, spaventati dal rischio di perdere tutto, si affrettino a richiedere il rimborso entro il 16 aprile 2020, e gli organizzatori – nella vigenza del decreto legge “Cura Italia” – potranno, così, limitarsi ad emettere un voucher, senza quindi concreto esborso di denaro.

Tuttavia è altrettanto evidente il nocumento patito dal consumatore che non potrà godere dell’esatta prestazione per cui originariamente aveva pagato.

E allora che fare?

Una soluzione che il consumatore può adottare – ovviamente consapevole del fatto che in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia” tutto potrà evidentemente accadere, sia in senso positivo che negativo per gli interessi dell’acquirente della prevendita – potrebbe essere proprio quella di…attendere. Verificare cioè quale sarà la sorte, in Parlamento, dell’art. 88 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e poi procedere alla richiesta di rimborso. D’altra parte, la norma in esame non pone limiti temporali, al di là degli ordinari termini di prescrizione ben più lunghi di 30 giorni, per la richiesta di rimborso.

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