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Disoccupazione in caso di risoluzione consensuale

DOMANDA: L’indennità di disoccupazione spetta in caso di licenziamento e di dimissioni per giusta causa. E in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?

COSA DICE LA LEGGE: In quest’ultimo caso, tendenzialmente, l’indennità di disoccupazione viene negata, poiché il principio di legge è quello secondo il quale tale indennità non spetti allorquando un lavoratore, avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, rinunzia al posto, ponendosi spontaneamente nella posizione di disoccupato.

Tuttavia, è anche vero che la legge riconosce comunque l’indennità di disoccupazione nel caso in cui le dimissioni, o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, siano state determinate da giusta causa.

Tale concetto viene interpretato dalla giurisprudenza in modo molto stringente, e deve essere sempre valutato in relazione al caso concreto. Ad esempio, è stata riconosciuta la giusta causa e, di conseguenza, l’indennità in questione, nel caso di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di proposta del datore di lavoro, nell’ambito di una procedura di ristrutturazione aziendale, poiché in quello specifico caso era stato provato che il lavoratore aveva aderito alla proposta al fine di prevenire il licenziamento (Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2004, n. 1590). Al contrario, è stata negata la sussistenza della giusta causa nel caso di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo dettata dall’asserita impossibilità per il lavoratore di progredire in carriera e di crescere professionalmente in conseguenza della legittima determinazione aziendale di chiudere il reparto di cui egli era responsabile (Cassazione civile, sez. lav., 24/08/2016,  n. 17303).

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