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Recupero stipendi non pagati dopo il fallimento del titolare

DOMANDA: L’azienda per cui lavoro è fallita, ma non mi ha ancora corrisposto lo stipendio relativo ad alcune buste paga. Cosa devo fare?

COSA DICE LA LEGGE: Bisogna innanzitutto formulare una apposita istanza, ovvero una richiesta formale di ammissione al passivo, da indirizzare al Curatore fallimentare nominato dal Tribunale.

Si tratta, in particolare, di un documento che il lavoratore può sottoscrivere con l’assistenza di un avvocato, oppure anche personalmente, purché venga successivamente inviato al Curatore fallimentare via pec. Tale ricorso, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato, deve pervenire al Curatore fallimentare almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

La data di tale udienza viene comunicata, a tutti i creditori, proprio dal Curatore fallimentare, il quale specificherà, altresì, le modalità di redazione ed il contenuto del ricorso.

Le domande presentate successivamente al predetto termine, e non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive, ed esaminate solo qualora residui una parte dell’attivo fallimentare, a condizione che venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Anche qualora non dovesse pervenire la comunicazione con la quale il Curatore fallimentare indica termini e modalità di deposito dell’istanza di ammissione al passivo, può essere buona norma consultare il sito web portalecreditori.it, all’interno del quale sono indicate, per qualunque fallimento, il nome del Curatore, l’indirizzo pec a cui inviare l’istanza, e la data di udienza di esame dello stato passivo, così da calcolare il termine ultimo per il deposito della domanda di ammissione.

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