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La forma del patto di non concorrenza

DOMANDA: Devo accordarmi con un nuovo agente della mia azienda con un patto di non concorrenza. Nei miei contratti standard io inserisco sempre una clausola che impedisce, per un anno successivo alla conclusione del contratto, di lavorare nel medesimo settore e nella stessa area geografica nella quale l’agente lavorava in precedenza per me. E’ sufficiente?

COSA DICE LA LEGGE: Il patto di non concorrenza, regolato dall’art. 1751 bis del Codice Civile, è una delle clausola che maggiormente limitano la liberta contrattuale del contraente debole, ovvero del dipendente.

Proprio per questa ragione, affinché sia valido, deve contemplare una serie di caratteristiche irrinunciabili.

Anzitutto deve essere redatto per iscritto, e se è inserito all’interno del più ampio contratto di lavoro, deve essere anche approvato specificatamente, mediante la cosiddetta doppia firma prevista dall’art. 1341 del Codice Civile. In buona sostanza, è necessario dare la prova che il dipendente fosse pienamente a conoscenza della limitazione che il patto di non concorrenza determina in capo al lavoratore successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro.

Se, però, il patto di non concorrenza viene sottoscritto a latere. Ovvero non viene inserito nel contratto di lavoro, bensì in un foglio a parte, che dovrà riguardare solo e soltanto il patto di non concorrenza e null’altro – ad esempio perché questo tipo di accordo è stato convenuto in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro – non sarà necessaria l’approvazione specifica con doppia firma. Lo ha sancito, tra l’altro, la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Milano con sentenza 25/06/2003.

Il patto di non concorrenza, inoltre, deve contemplare precise caratteristiche di durata, estensione territoriale e di settore di attività, e anche economiche. In particolare, dovrà riferirsi alla medesima zona, prodotti e/o servizi cui si riferivano le mansioni del contratto di lavoro. Non potrà avere durata superiore a due anni, e dovrà essere retribuito, peraltro con una retribuzione non simbolica ma commisurata al tipo di rinunzia professionale che l’applicazione del patto di non concorrenza comporta.

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