Il recesso del committente dal contratto di appalto
DOMANDA: Qualche tempo fa ho commissionato ad un’impresa l’edificazione di una rimessa per le mie macchine agricole. Non sono però soddisfatto di come stanno procedendo i lavori. Anzitutto perché si sono accumulati ritardi, ma anche perché hanno subappaltato i lavori a degli artigiani che non mi piacciono. E anche i materiali che stanno utilizzando sono a mio parere scadenti. Posso recede dal contratto? Preciso che non c’è stato nulla di scritto, a parte un preventivo di spesa, che ho firmato per accettazione.
COSA DICE LA LEGGE: Lei può sicuramente recedere dal contratto di appalto sottoscritto con l’impresa, anche se i lavori sono già iniziati.
Lo stabilisce l’articolo 1671 del Codice Civile, in materia di recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto, il quale stabilisce che questi può sempre recedere dall’accordo, peraltro senza necessità di fornire una specifica motivazione – è il cosiddetto recesso ad nutum –. Il recesso può, pertanto, essere ascrivibile anche alla mera sfiducia nei confronti dell’appaltatore (Trib. Oristano, Sent. 453/2019).
Quanto sopra, tuttavia, a condizione che l’appaltatore venga tenuto indenne dalle spese sostenute e dei lavori eseguiti fino alla comunicazione di recesso, nonché del mancato guadagno.
Se da una parte, quindi, il Legislatore ha offerto al committente uno strumento particolarmente rapido ed efficace per sciogliersi dal contratto di appalto, dall’altro appare evidente che una decisione in tal senso non potrà certo ritenersi economicamente indolore.
Andrà, infatti, opportunamente stimato il valore delle opere realizzate fino alla comunicazione di recesso. Ma anche le spese fino ad allora sostenute, quali potrebbero, ad esempio, essere quelle già anticipate dall’appaltatore (ad esempio le forniture di materiali) per il prosieguo dei lavori poi interrottisi per volere del committente.
Particolarmente, spinosa, poi è la voce, anch’essa da rimborsare all’appaltatore, relativa al mancato guadagno, il cui ammontare deve essere provato da quest’ultimo. Il Tribunale di L’Aquila, con la sentenza n. 555 dell’11/07/2019 ha spiegato analiticamente in cosa consiste e a chi spetti provarlo: “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto grava sull’appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi”.
Per un esame approfondito della vicenda, quindi, risulta irrinunciabile un consulto con un legale.
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