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La denuncia dei vizi al subappaltatore

DOMANDA: Sono il titolare di un’impresa edile. Qualche tempo fa ho consegnato una casa al mio committente, che alcuni giorni fa mi ha contestato dei vizi dell’impianto elettrico. Quest’ultimo, però, non è stato fatto da me, bensì da un artigiano a cui ho subappaltato il lavoro. Il committente mi dice che a lui non interessa, e pretende da me la riparazione e il risarcimento dei danni. Come posso muovermi?

COSA DICE LA LEGGE: Anzitutto lei deve, a sua volta, contestare immediatamente al suo subappaltatore i vizi e difetti denunciati al committente.

L’art. 1670 del Codice Civile, infatti, stabilisce espressamente che l’appaltatore principale – ovvero lei –, per agire in regresso nei confronti del subappaltatore – in questo caso il suo artigiano elettricista – deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. Affinché il rispetto del termine in questione sia facilmente provabile, occorrerà che la denunzia sia effettuata con modalità che consentano di individuare facilmente la data di ricevimento. Lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata sono, quindi, senza dubbio le soluzioni migliori. Si consideri, altresì, che la denuncia dei vizi è da ritenersi a tutti gli effetti un atto recettizio, ovvero un documento che spiega i suoi effetti solamente allorquando giunge a conoscenza del destinatario. È necessario, pertanto, che la contestazione non solo venga inviata entro i succitati 60 giorni, ma anche che sia ricevuta nel medesimo termine.

Quanto, invece, ai termini entro cui il committente è tenuto a denunciare all’appaltatore principale i vizi e difetti del manufatto, si applicano le ben note previsioni di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Tuttavia, sul termine dal quale iniziare a calcolare il lasso temporale entro il quale è possibile effettuare efficacemente la denunzia dei vizi e difetti, la giurisprudenza non è del tutto univoca. Se, infatti, per i vizi e difetti facilmente apprezzabili a prima vista, il termine va evidentemente fatto decorrere dalla data di consegna dell’opera, per quelli non immediatamente visibili – i cosiddetti vizi occulti – la questione si complica.

Parte della giurisprudenza, infatti, ritiene che la decorrenza del termine per la denuncia vada calcolata dal giorno in cui il committente raggiunge un ragionevole grado di imputabilità della responsabilità in ordine al danno patito. In alcune occasioni, tuttavia, la Corte di Cassazione Civile ha ritenuto che questo grado di conoscenza si possa raggiungere non prima del deposito di una consulenza tecnica d’ufficio ordinata dal Tribunale competente su istanza della parte.

Si consiglia, pertanto, di rivolgersi ad un legale per esaminare approfonditamente la questione.

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