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La denuncia dei vizi al subappaltatore

DOMANDA: Ho recentemente acquistato un’abitazione nuova, appena costruita. Quando mi sono trasferito a viverci con la mia famiglia, mi sono accorto che gli impianti sono particolarmente rumorosi. Ma anche l’isolamento acustico tra una parete e l’altra è praticamente inesistente. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Qualora i rumori da lei avvertiti superino la normale tollerabilità, lei potrà agire nei confronti di chi le ha venduto l’immobile al fine di vedere tutelati i suoi diritti.

Il concetto di normale tollerabilità, contemplato dall’art. 844 del Codice Civile, è all’atto pratico di difficile inquadrabilità. Lo si può definire, in estrema sintesi, il risultato del contemperamento dei vari interessi in campo. Nel caso specifico, il diritto suo e della sua famiglia alla quiete domestica, e quello dell’impresa venditrice/costruttrice di edificare l’immobile secondo le regole tecniche, ma anche sulla scorta del budget a disposizione e conseguentemente dei relativi materiali acquistati e posati in opera.

In materia di immissioni rumorose interviene anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.M.C.) del 05 dicembre 1997, che costituisce la principale piattaforma normativa di settore, e che fornisce le principali indicazioni in materia di progetto acustico dell’immobile.

Questo significa che, qualora i rumori dovessero superare la normale tollerabilità, la causa potrà essere ascrivibile o ad un errato progetto acustico. Oppure ad una errata realizzazione, da parte dell’impresa costruttrice, delle previsioni indicate nel progetto acustico.

In entrambi i casi, si tratterà di un vizio di costruzione, contestabile al costruttore/appaltatore ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile, naturalmente a patto di rispettare i termini di prescrizione e decadenza dell’azione in questione. Sul punto occorre sicuramente avvalersi dell’intervento di un legale.

In caso di accertamento dell’esistenza del vizio, il venditore/costruttore sarà chiamato all’eliminazione del vizio, se possibile, oppure alla riduzione del prezzo, fino anche al 20% (vedasi sentenze n. 2600/2001 del Tribunale di Milano e n. 2715/2007 del Tribunale di Torino).

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