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Marito intesta immobile a moglie e ma poi si separano

DOMANDA: Mi sono recentemente separato da mia moglie. Eravamo in separazione dei beni. Alcuni anni fa con dei soldi ricevuti dai miei genitori ho acquistato un appartamento al mare che però ho intestato a mia moglie per questioni di reddito. Avevamo l’accordo verbale che me lo avrebbe restituito se le cose fossero andate male tra noi e glielo avessi chiesto indietro. Ma ora mi contesta la cosa e sostiene di averlo ricevuto in donazione da me. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Lei può ottenere in giudizio il riconoscimento delle sue pretese, se riuscirà a provare l’esistenza tra di voi di un cosiddetto patto fiduciario, il quale prevedeva che sua moglie, a semplice sua richiesta, fosse tenuta a restituirle il bene immobile intestatole.

Se è vero, infatti, che i contratti aventi ad oggetto beni immobili devono avere la forma scritta ad sustantiam, ovvero a pena di nullità come stabilito dall’art. 1350 del Codice Civile – si pensi al contratto preliminare di compravendita, oppure al rogito notarile –, recentemente la Corte di Cassazione Civile, con una pronuncia peraltro a Sezioni Unite (la n. 6459/2020), ha fissato alcuni interessanti principi in materia di patto fiduciario. Ovvero di quell’accordo che si basa, giustappunto, sulla reciproca fiducia.

In particolare, la Corte ha chiarito che l’accordo concluso verbalmente tra le parti in forza del quale insorga da parte del fiduciario – in questo caso sua moglie – l’obbligo di procedere al successivo trasferimento al fiduciante – ovvero lei – è meritevole di tutela giuridica anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare, ovvero l’appartamento di cui al suo quesito.

D’altra parte, proprio il legame affettivo e familiare tra le parti giustifica l’assenza di un documento scritto, essendo il patto fondato proprio sulla lealtà e fiducia reciproca. La giurisprudenza, peraltro, va anche oltre sostenendo che il patto in questione potrebbe anche non essere contestuale al rogito di acquisto dell’immobile, ma successivo.

Non si nega, tuttavia, che l’onere della prova rimane in capo al fiduciante, e proprio la mancanza di una forma scritta potrebbe costituire, all’atto pratico, un problema non indifferente. Proprio per questa ragione si ritiene che sia comunque necessario avvalersi in prima battuta del parere di un legale.

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