Menu
X

Ritirare gli atti giudiziari non oltre il decimo giorno dal tentativo di recapito

DOMANDA: Stamattina il postino voleva consegnarmi una busta verde di un atto giudiziario. Siccome sono convinto che si tratta di una multa per eccesso di velocità, gli ho detto di lasciare l’avviso e che andrò a ritirarla in posta. Mi conviene farlo, o è meglio non ritirare l’atto sperando che in questo modo vada in prescrizione?

COSA DICE LA LEGGE: Le conviene andare a ritirare la busta entro dieci giorni dal deposito all’ufficio postale del plico, perché ogni ulteriore giorno trascorso diventa superfluo e rischia di comprimere il suo diritto di difesa e la tempestività di una eventuale impugnazione.

La notifica dell’atto giudiziario a mezzo posta, infatti, si considera perfezionata in uno dei seguenti modi: A) mediante consegna a mani del destinatario da parte del postino incaricato del recapito; B) mediante ritiro del plico a seguito di deposito presso il vicino Ufficio Postale e conseguentemente comunicazione di giacenza da parte delle Poste Italiane.

Lei ricade evidentemente nell’ipotesi B), non avendo ricevuto a mani il plico. Tuttavia, la legge stabilisce espressamente che anche in assenza di ritiro della busta, l’atto si considera comunque ed in ogni caso notificato allorquando siano trascorsi dieci giorni dal deposito all’Ufficio Postale. Conseguentemente, anche qualora lei si recasse a ritirare l’atto nel ventesimo giorno – gli atti rimangono disponibili per un massimo di sei mesi, poi la busta viene rispedita al mittente – ed avesse, per fare un esempio, trenta giorni dalla notifica per proporre opposizione, ne avrebbe persi inutilmente dieci, ovvero quelli che vanno dall’undicesimo giorno di giacenza al ventesimo di ritiro.

Proprio per questa ragione il consiglio è di non far trascorrere mai più di dieci giorni dal primo tentativo di recapito per procedere al ritiro dell’atto presso il competente ufficio postale.

Desideri approfondire questo argomento o richiedere una consulenza? Clicca sul nome dell’autore che trovi sopra il titolo.

Torna alla Home

© Copyright 2017 Cosa dice la Legge. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA 03595790274