Scout speed e verbale di contestazione
DOMANDA: Stamattina mi sono ritrovato in cassetta delle lettere una multa per eccesso di velocità rilevata con scout speed. A parte il fatto che non mi sono proprio accorto della macchina dei vigili, non avrebbero dovuto fermarmi e permettermi di contestare la violazione?
COSA DICE LA LEGGE: Per rispondere alla sua domanda occorre esaminare, all’interno del verbale, le motivazioni che hanno indotto l’agente accertatore a non procedere all’immediata contestazione del superamento dei limiti di velocità.
Andiamo con ordine. Il sistema scout speed consente all’agente di verificare la violazione del Codice della Strada in parola nell’immediatezza dell’evento stesso. Si tratta, infatti, di uno strumento di rilevazione montato su auto in movimento, e gestito in tempo reale da un operatore. Conseguentemente, in linea di principio, quest’ultimo non solo può immediatamente verificare l’illegittimità del comportamento dell’automobilista, ma, altresì, trovandosi all’interno di veicolo in corsa, risulta agevolato nelle operazioni di avvicinamento e richiesta di fermata del mezzo condotto dal trasgressore. Ciò al fine di procedere alla contestazione della violazione.
Ritenere, pertanto, che l’utilizzo dello scout speed sia già di per sé ostativo alla possibilità di contestare immediatamente la violazione, appare, oltre che errato, anche illegittimo e come tale censurabile giudizialmente. Un verbale che dovesse, quindi, limitarsi ad indicare che l’utilizzo dello scout speed, in quanto tale, impediva di intercettare il trasgressore, parrebbe impugnabile.
La conferma arriva dal Tribunale di Reggio Emilia, che con sentenza n. 511/2020 del 04 giugno 2020 ha annullato una sanzione comminata con scout speed in quanto era stato provato che gli agenti accertatori non solo non avevano adeguatamente motivato le ragioni della mancata contestazione immediata della violazione dei limiti di velocità da parte di un’automobilista. Ma era stato altresì provato che la strada sulla quale era stata effettuata la rilevazione era a doppia corsia e scarsamente trafficata, a maggior ragione nell’orario di rilevazione – primo pomeriggio –, e conseguentemente non risultavano esservi ragioni apparenti che potessero impedire di far fermare il mezzo del trasgressore.
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