Lecito fare il cartomante a condizione che non ci sia truffa
DOMANDA: Svolgo, con regolare partita iva, attività di cartomanzia. Mi limito a quello e non faccio anche la medium. Lo preciso perché ho ricevuto una intimazione da parte di un mio ex cliente il quale mi vuole querelare per il reato di truffa. Lo può fare? Rischio qualcosa?
COSA DICE LA LEGGE: Lo svolgimento dell’attività di cartomante è perfettamente lecito e consentito dalla legge, a condizione che la stessa non sia svolta in maniera tale da abusare della credulità del consumatore. E’, pertanto, sufficiente informare preventivamente il cliente delle peculiarità del servizio offerto e, preferibilmente, anche della non “scientificità” del metodo, per evitare di poter incorrere in un comportamento non propriamente legittimo.
E’, in estrema sintesi, questo il contenuto della recente sentenza n. 4189 del 25 giugno – 1 luglio 2020, del Consiglio di Stato, sulla quale vale la pena soffermarsi. Questi, infatti, gli assunti del massimo organo di giurisprudenza amministrativa: Se da una parte è vero che l’art. 121 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza vieta espressamente il mestiere di ciarlatano, ciò nonostante, l’art. 28 del Codice del Consumo detta una specifica disciplina in materia di astrologia, cartomanzia et similia, con ciò escludendo la possibilità che a priori questo tipo di attività vengano ritenute illecite.
Anche il Decreto Ministeriale n. 145/2006 stabilisce che i servizi di astrologia e cartomanzia sono attività economiche non vietate in se e per sé, ma solo laddove vengano svolte con modalità idonee ad abusare dell’altrui ignoranza e superstizione.
Interessante, infine, anche l’indicazione espressa di quelle figure che potrebbero, al contrario, essere assimilabili a quella del ciarlatano. Ci si riferisce, in particolare, a qualunque attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.
Quello di cartomante, invece, sempre per il Consiglio di Stato, in quanto riconducibile alle cosiddette scienze occulte o esoteriche – per definizione non sottoponibili a prove di verificabilità – può rappresentare un bene “commerciabile”, perché idoneo a rispondere ad una esigenza, per quanto illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale, suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente “domanda”. Tale può essere, appunto, quella di chi cerchi l’alleviamento dei suoi dubbi esistenziali o la rassicurazione delle sue certezze nei “segni” ricavabili, attraverso la mediazione del cartomante, dalla lettura ed interpretazione delle “carte”.
Del resto, proprio la complessità del mondo attuale, generatrice di incertezza e smarrimento, fa sì che la cartomanzia, con la sua aspirazione a trovare un ordine invisibile in una realtà frammentata e incoerente, assuma una funzione (non solo non dannosa, ma) anche – socialmente o individualmente – utile, fornendo (o tentando di fornire), a chi non sappia o voglia trovarlo su più affidabili terreni, riparo dalle paure e dalle contraddizioni della modernità.
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Nessun obbligo per la Motorizzazione Civile di comunicare la decurtazione dei punti patente
DOMANDA: La Motorizzazione Civile mi ha comunicato che devo sottopormi alla revisione della patente, e che nel frattempo non posso circolare avendo esaurito i punti della patente. Non dovevano comunicarmi le decurtazioni dei punti, così che potessi fare il corso prima di arrivare a zero coi punti?
COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo per lei è legittimo disporre la revisione della patente di guida, anche se la comunicazione non è stata preceduta dall’avviso di azzeramento dei punti relativi al titolo di guida.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza n. 13637/20 del 2 luglio 2020, con ciò, peraltro, ribaltando le precedenti pronunce del Giudice di Pace e del Tribunale competenti, che avevano invece ritenuto illegittimo l’operato della Motorizzazione Civile, e conformandosi, invece, alle difese del Ministero dei Trasporti.
La Suprema Corte, in particolare, ha specificato che “la comunicazione relativa a ogni variazione di punteggio della patente di guida ha carattere informativo e lascia intatta la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale, con modalità telematiche, lo stato della propria patente”.
In pratica, non vengono lesi i diritti degli automobilisti perché è sempre disponibile il servizio online di consultazione dei propri punti guida. Senza tacere del fatto ulteriore che anche nel verbale di contestazione di violazione del Codice della Strata è sempre indicato espressamente il numero di punti tolti a seguito della singola infrazione.
E’ necessario, quindi, che l’automobilista tenga sempre sotto controllo il proprio saldo punti.
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Scout speed e verbale di contestazione
DOMANDA: Stamattina mi sono ritrovato in cassetta delle lettere una multa per eccesso di velocità rilevata con scout speed. A parte il fatto che non mi sono proprio accorto della macchina dei vigili, non avrebbero dovuto fermarmi e permettermi di contestare la violazione?
COSA DICE LA LEGGE: Per rispondere alla sua domanda occorre esaminare, all’interno del verbale, le motivazioni che hanno indotto l’agente accertatore a non procedere all’immediata contestazione del superamento dei limiti di velocità.
Andiamo con ordine. Il sistema scout speed consente all’agente di verificare la violazione del Codice della Strada in parola nell’immediatezza dell’evento stesso. Si tratta, infatti, di uno strumento di rilevazione montato su auto in movimento, e gestito in tempo reale da un operatore. Conseguentemente, in linea di principio, quest’ultimo non solo può immediatamente verificare l’illegittimità del comportamento dell’automobilista, ma, altresì, trovandosi all’interno di veicolo in corsa, risulta agevolato nelle operazioni di avvicinamento e richiesta di fermata del mezzo condotto dal trasgressore. Ciò al fine di procedere alla contestazione della violazione.
Ritenere, pertanto, che l’utilizzo dello scout speed sia già di per sé ostativo alla possibilità di contestare immediatamente la violazione, appare, oltre che errato, anche illegittimo e come tale censurabile giudizialmente. Un verbale che dovesse, quindi, limitarsi ad indicare che l’utilizzo dello scout speed, in quanto tale, impediva di intercettare il trasgressore, parrebbe impugnabile.
La conferma arriva dal Tribunale di Reggio Emilia, che con sentenza n. 511/2020 del 04 giugno 2020 ha annullato una sanzione comminata con scout speed in quanto era stato provato che gli agenti accertatori non solo non avevano adeguatamente motivato le ragioni della mancata contestazione immediata della violazione dei limiti di velocità da parte di un’automobilista. Ma era stato altresì provato che la strada sulla quale era stata effettuata la rilevazione era a doppia corsia e scarsamente trafficata, a maggior ragione nell’orario di rilevazione – primo pomeriggio –, e conseguentemente non risultavano esservi ragioni apparenti che potessero impedire di far fermare il mezzo del trasgressore.
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Autovelox senza contestazione immediata solo su strada urbana di scorrimento
DOMANDA: Mi è arrivata una multa per eccesso di velocità. L’ho presa su una strada in centro nel Comune dove vivo, ma non mi hanno contestato immediatamente la cosa, e ho scoperto di aver superato i limiti di velocità solo oggi, quando ho aperto la busta. Posso fare qualcosa?
COSA DICE LA LEGGE: Lei potenzialmente potrebbe impugnare il verbale di violazione del Codice della Strada notificatole e mai contestatole in precedenza. Occorre, però, esaminare attentamente la vicenda.
In materia di violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), per eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox posizionato lungo la carreggiata, vige il principio della contestazione immediata. In buona sostanza, il trasgressore deve essere immediatamente fermato dagli agenti accertatori, pena la nullità del relativo verbale.
Il principio succitato subisce una deroga solo qualora il tratto di strada nel quale è stato posizionato il sistema di controllo abbia le caratteristiche di strada urbana di scorrimento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d), del Codice della Strada.
Ma quali sono le strade urbane di scorrimento? Lo ha chiarito con la sentenza n. 8635/2020 del 7 maggio 2020 la Corte di Cassazione Civile.
L’inserimento nel novero non è automatico, e in tal senso è il Prefetto che seleziona le strade urbane di scorrimento nelle quali è ammesso il controllo a distanza, le quali, tuttavia, devono contemplare alcuni elementi strutturali necessari, quali la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta. Mentre, invece, sono caratteristiche solo eventuali, ma non essenziali, la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni semaforiche.
Tutto quanto sopra premesso, occorre, pertanto, esaminare, con l’aiuto di un legale, le caratteristiche del tratto di strada nel quale è stata rilevata l’asserita contravvenzione, al fine di decidere se approntare o meno l’impugnazione del verbale.
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Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione
DOMANDA: Il mio ex marito non mi paga l’assegno di mantenimento mensile. Dice di essere disoccupato, invece, da informazioni che ho ricevuto, sembrerebbe che lavori. Conosco più o meno la zona dove si trova il luogo di lavoro, ma non conosco esattamente il nome dell’azienda. Cosa posso fare?
COSA DICE LA LEGGE: Considerando che lei conosce grossomodo l’area geografica dove lavora il suo ex marito, il consiglio è quello di chiedere informazioni sul posto di lavoro di quest’ultimo presso il Centro per l’Impiego (CPI) competente territorialmente.
Lei potrà, infatti, esercitare i diritti in materia di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione garantiti dalla Legge 241/1990. L’art. 22, in particolare, consente a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – in questo caso la certificazione del luogo di lavoro –, di formulare opportuna istanza al fine di ottenere l’informativa richiesta.
La Pubblica Amministrazione ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della domanda per dare risposta. In caso di mancato riscontro entro il trentesimo giorno, oppure di diniego di accesso, a partire dal trentunesimo lei potrà depositare un ricorso presso l’apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, impugnando così il silenzio/rifiuto. Ovviamente a quel punto sarà quest’ultimo organo a decidere della fondatezza o meno della sua domanda.
Nel caso di specie, pare indubbio che lei, essendo portatrice di un interesse diretto e concreto, quello di ricevere il saldo del suo credito di natura alimentare, dovrà ricevere le informazioni richieste.
Quanto alle modalità di proposizione della relativa istanza, il consiglio è quello di rivolgersi ad un legale per la predisposizione della documentazione necessaria.
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Non è possibile pagare la multa e poi impugnarla
DOMANDA: Mi è arrivata la notifica di una multa per essere entrato con la mia macchina in una zona a traffico limitato. Che secondo me non era segnalata, anche se al momento non sono sicuro e potrò ricontrollare solo quando sarà possibile tornare sul luogo. Posso pagare intanto in misura ridotta la multa, col risparmio del 30%, e poi fare eventualmente opposizione?
COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo non è possibile fare quanto da lei ipotizzato, in quanto vietato dalla legge.
In particolare dall’art. 203 del Codice della Strada, che impedisce espressamente l’impugnazione del verbale di contestazione per coloro che abbiano già previamente pagato la sanzione.
Non è possibile, quindi, usufruire tanto della riduzione del 30% di cui si può godere con il pagamento immediato, che, parimenti, della possibilità di contestare il verbale innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace territorialmente competenti, nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Stesso discorso vale anche qualora lei decidesse di pagare quanto richiesto dall’agente accertatore successivamente alla scadenza del termine per il pagamento agevolato nella misura del 70%.
Il pagamento della sanzione, infatti, costituisce una sorta di acquiescenza, ovvero di accettazione del contenuto del verbale. Un vero e proprio aut aut: o si paga, o si impugna. Col rischio, ovviamente, in quest’ultimo caso di ritrovarsi, in caso di rigetto del ricorso avverso la sanzione amministrativa, di pagare somme maggiori.
Occorre, pertanto, esaminare immediatamente, se del caso con l’ausilio di un avvocato, il verbale notificato al fine di decidere la migliore e più efficace soluzione da adottare.
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La passeggiata ai tempi del Coronavirus
DOMANDA: Buongiorno. Possiedo un cane con il quale faccio lunghe camminate veloci. Fanno bene sia a me che a lui. Volevo sapere se a causa delle nuove restrizioni per Coronavirus che fanno diventare tutta l’Italia zona rossa, posso uscire di casa e continuare la mia attività sportiva.
COSA DICE LA LEGGE: Si, lei può continuare a fare le sue passeggiate con il cane, anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. L’ultimo comma dell’art. 1, infatti, indica espressamente che “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
In buona sostanza, continuerà ad essere pacificamente ammessa la possibilità non solo di uscire a fare running o jogging, ma anche passeggiare con il proprio cane, oppure anche fare un giro in bicicletta. Sempre, ovviamente, a condizione che sia mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone.
Evidente, in ogni caso, che l’apertura in questo senso da parte del Legislatore non possa divenire strumentale ad altri fini, poiché in tal caso scatterebbero le sanzioni previste dal succitato decreto legge (arresto fino a tre mesi e la multa fino ad € 206,00, come previste dall’art. 650, Cod. Pen., e salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
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Ritirare gli atti giudiziari non oltre il decimo giorno dal tentativo di recapito
DOMANDA: Stamattina il postino voleva consegnarmi una busta verde di un atto giudiziario. Siccome sono convinto che si tratta di una multa per eccesso di velocità, gli ho detto di lasciare l’avviso e che andrò a ritirarla in posta. Mi conviene farlo, o è meglio non ritirare l’atto sperando che in questo modo vada in prescrizione?
COSA DICE LA LEGGE: Le conviene andare a ritirare la busta entro dieci giorni dal deposito all’ufficio postale del plico, perché ogni ulteriore giorno trascorso diventa superfluo e rischia di comprimere il suo diritto di difesa e la tempestività di una eventuale impugnazione.
La notifica dell’atto giudiziario a mezzo posta, infatti, si considera perfezionata in uno dei seguenti modi: A) mediante consegna a mani del destinatario da parte del postino incaricato del recapito; B) mediante ritiro del plico a seguito di deposito presso il vicino Ufficio Postale e conseguentemente comunicazione di giacenza da parte delle Poste Italiane.
Lei ricade evidentemente nell’ipotesi B), non avendo ricevuto a mani il plico. Tuttavia, la legge stabilisce espressamente che anche in assenza di ritiro della busta, l’atto si considera comunque ed in ogni caso notificato allorquando siano trascorsi dieci giorni dal deposito all’Ufficio Postale. Conseguentemente, anche qualora lei si recasse a ritirare l’atto nel ventesimo giorno – gli atti rimangono disponibili per un massimo di sei mesi, poi la busta viene rispedita al mittente – ed avesse, per fare un esempio, trenta giorni dalla notifica per proporre opposizione, ne avrebbe persi inutilmente dieci, ovvero quelli che vanno dall’undicesimo giorno di giacenza al ventesimo di ritiro.
Proprio per questa ragione il consiglio è di non far trascorrere mai più di dieci giorni dal primo tentativo di recapito per procedere al ritiro dell’atto presso il competente ufficio postale.
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Trasportare il cane in auto
DOMANDA: Qual è la maniera corretta per trasportare un cane in automobile? E se i cani sono più di uno? Sono sempre obbligato ad avere il trasportino o la rete divisoria? (altro…)
Autovelox legittimo solo se almeno su strada urbana a scorrimento
DOMANDA: Il Comune dove abito ha appena installato un autovelox vicino a casa mia, su una strada che ha un limite di velocità di 30 chilometri orari. E’ davvero difficile rimanere sotto questo limite, anche perché basta davvero poco per superarlo. E’ legittimo tutto questo? Se dovessi ricevere una multa, posso impugnarla in qualche modo?
COSA DICE LA LEGGE: Si, può impugnare il verbale di contravvenzione, se – e occorre effettuare un esame del luogo – la strada in cui è stato installato l’autovelox non ha le caratteristiche minime di strada urbana a scorrimento.
Lo ha stabilito molto recentemente, in un altro caso trattato, la Corte di Cassazione Civile, che con l’ordinanza n. 5532/2017, depositata lo scorso 6 marzo 2017 – che conferma un orientamento già espresso con sentenza n. 7872/2011 –, ha affermato che sono illegittime le installazioni di sistemi di rivelazione della velocità posizionati su strade che non contemplino le caratteristiche proprie previste dall’art. 2, comma II, del Codice della Strada.
In buona sostanza, stando al tenore di questa pronuncia, sarebbe legittima l’installazione di autovelox solo su strade che abbiano almeno carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.
Se non vi sono queste caratteristiche minime, l’autovelox non dovrebbe nemmeno essere posizionato.
E le conseguenti multe annullate.
In ogni caso, per sgombrare il campo da dubbi o equivoci, potrebbe essere sufficiente verificare la classificazione della strada presso il Comune di riferimento.
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