Quando ringhiere e balconi rientrato tra le parti comuni del condominio
DOMANDA: Mi è arrivata una comunicazione dell’amministratore condominiale in cui viene convocata un’assemblea per deliberare la spesa condominiale di riverniciatura di balconi e ringhiere delle terrazze. Finora ad oggi mi ero sempre messo io a farmi il lavoro, e smontavo gli infissi per ridipingerli. Vorrei quindi rifiutarmi di partecipare a questa spesa che mi sembra inutile. Inoltre ritengo che non si possa certo obbligarmi a dipingere parti di casa che sono solo mie. Ho ragione?
COSA DICE LA LEGGE: Per rispondere alla sua domanda occorre esaminare le caratteristiche proprie dei balconi e ringhiere presenti nel condominio, complessivamente inteso, presso il quale si trova la sua abitazione. Qualora, infatti, si sia è in presenza di elementi che oltre al loro compito funzionale normalmente inteso, rivestano, in via prevalente ed essenziale anche la caratteristica di veri e propri elementi decorativi dell’edificio, ebbene si dovrà ritenere che gli stessi possano essere a pieno titolo considerati alla stregua di vere e proprie parti comuni. Di conseguenza Lei sarà tenuta a partecipare alla spesa.
Nell’ipotesi in cui l’apporto estetico di questi elementi fosse carente, irrilevante o per giunta assente, lei potrebbe opporre il suo rifiuto già in sede di delibera assembleare.
I concetti suespressi sono stati recentemente fatti propri dalla Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza n. 10848/20 dell’08/06/2020, la quale, ripercorrendo un solco giurisprudenziale già trattato si è conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, di cui all’art. 1117 del Codice Civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso o al servizio di esso. I rivestimenti dei balconi invece devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l’edificio quali elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata che contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
In caso di contenzioso quel che conta sarà, quindi, la valutazione di merito, riservata al giudice, in ordine alla rilevanza estetica, o meno, di balconi e ringhiere rispetto alla complessiva armonia e decoro del condominio.
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