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Cause contro i consumatori solo nel loro luogo di residenza

DOMANDA: Qualche tempo fa ho acquistato un servizio di invio mensile di foto da poter utilizzare per la mia attività artistica amatoriale, da una società che ha sede in Olanda. Inizialmente andava tutto bene, poi hanno cominciato a inviarmi poco materiale e di scarsissima qualità. Vorrei recedere ma mi hanno minacciato che se non pago le mensilità ancora dovute fino alla fine del contratto, mi faranno causa in Olanda. Io non ho intenzione di proseguire questo contratto, ma di certo non posso andare a trovarmi un avvocato olandese. Cosa rischio?

COSA DICE LA LEGGE: Dalla sua descrizione, risulta che lei non svolge questa sua attività artistica a livello professionale, bensì amatoriale. Conseguentemente, lei può godere dello status di “consumatore”. Sempre leggendo la domanda, emerge che invece il suo contraente è un’impresa, ovvero un soggetto che esercita l’attività di cui all’oggetto del contratto, per scopi professionali. Si tratta, quindi, di un “professionista”.

Ebbene, in caso di controversia insorta in ordine all’interpretazione ed esecuzione di un contratto stipulato tra consumatore e professionista, come nel suo caso, è sempre competente in via esclusiva il foro del consumatore. Ovverosia il Foro del suo luogo di residenza.

Lo stabilisce chiaramente l’art. 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, il quale dispone che l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. La norma è stata poi ripresa, nel suo contenuto, dall’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

Pertanto, anche qualora dovesse mai ricevere la notifica di un atto introduttivo di un procedimento civile nei suoi confronti in Olanda, potrà certamente far valere la suddetta eccezione processuale. Qualora si verificasse una circostanza del genere, tuttavia, il consiglio è evidentemente quello di rivolgersi ad un legale.

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