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Tags Archives: consumatore

Cause contro i consumatori solo nel loro luogo di residenza

DOMANDA: Qualche tempo fa ho acquistato un servizio di invio mensile di foto da poter utilizzare per la mia attività artistica amatoriale, da una società che ha sede in Olanda. Inizialmente andava tutto bene, poi hanno cominciato a inviarmi poco materiale e di scarsissima qualità. Vorrei recedere ma mi hanno minacciato che se non pago le mensilità ancora dovute fino alla fine del contratto, mi faranno causa in Olanda. Io non ho intenzione di proseguire questo contratto, ma di certo non posso andare a trovarmi un avvocato olandese. Cosa rischio?

COSA DICE LA LEGGE: Dalla sua descrizione, risulta che lei non svolge questa sua attività artistica a livello professionale, bensì amatoriale. Conseguentemente, lei può godere dello status di “consumatore”. Sempre leggendo la domanda, emerge che invece il suo contraente è un’impresa, ovvero un soggetto che esercita l’attività di cui all’oggetto del contratto, per scopi professionali. Si tratta, quindi, di un “professionista”.

Ebbene, in caso di controversia insorta in ordine all’interpretazione ed esecuzione di un contratto stipulato tra consumatore e professionista, come nel suo caso, è sempre competente in via esclusiva il foro del consumatore. Ovverosia il Foro del suo luogo di residenza.

Lo stabilisce chiaramente l’art. 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, il quale dispone che l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. La norma è stata poi ripresa, nel suo contenuto, dall’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

Pertanto, anche qualora dovesse mai ricevere la notifica di un atto introduttivo di un procedimento civile nei suoi confronti in Olanda, potrà certamente far valere la suddetta eccezione processuale. Qualora si verificasse una circostanza del genere, tuttavia, il consiglio è evidentemente quello di rivolgersi ad un legale.

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Il diritto di ripensamento negli acquisti online

DOMANDA: Ho comprato una giacca online, sul sito di una sartoria, ma quando il corriere me l’ha consegnata a casa, provandola mi sono resa conto che il tessuto non era di buona qualità e non era fatta bene. Ho chiamato il venditore, ma al telefono mi hanno risposto che sul sito era specificata con esattezza tanto la tipologia di tessuto che le esatte misure del prodotto, e quindi non era possibile procedere con la restituzione dei soldi pagati, ma semmai solo con l’emissione di un voucher di importo pari all’acquisto, per avere un altro dei loro prodotti. E che, inoltre, avrei dovuto rispedire la giacca a mie spese. Non mi sembra giusto. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Se lei ha ricevuto il pacco contenente la giacca a cui fa riferimento da non più di 14 giorni, può esercitare il diritto di ripensamento, al fine di restituire il bene acquistato e ottenere il rimborso di quanto pagato.

Il diritto di ripensamento, infatti, consente al consumatore che acquisti un bene o un prodotto fuori dai locali commerciali del venditore, di “cambiare idea” nel termine di 14 giorni dalla materiale consegna. In questo senso, peraltro, la legge stabilisce che non sia nemmeno necessario fornire al venditore una motivazione delle ragioni per cui si intende procedere alla resa del bene.

Per consumatore si intende la persona fisica che effettua un acquisto non per scopi commerciali, e quindi a titolo personale. Non godono, pertanto, di questo beneficio di legge ditte individuali e società.

Con il termine “locali commerciali” invece, ci si riferisce al negozio del venditore. Per poter esercitare il diritto di ripensamento, quindi, è necessario che il compratore non abbia avuto un contatto diretto – fisico, si potrebbe dire – con il prodotto acquistato. Conseguentemente, il diritto di ripensamento può esercitarsi non solo con riferimento agli acquisti su internet, ma anche, ad esempio, per tutto quanto attiene a qualunque contratto formulato, sottoscritto o comunque accettato tramite rappresentanti e venditori porta a porta, o a mezzo telefono.

Il venditore è tenuto ad informare espressamente ed esplicitamente l’acquirente a distanza dell’esistenza del diritto di ripensamento nel termine di 14 giorni. Se questa informativa espressa manca, il diritto di ripensamento viene automaticamente prolungato, per legge, ad un anno e 14 giorni.

Se tempestivamente esercitato, il diritto di ripensamento consente al compratore/consumatore di ottenere il rimborso del prezzo di acquisto e delle originarie spese di spedizione del pacco, ma non le spese postali di restituzione del bene, che rimangono a carico dell’acquirente.

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