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La garanzia sull’usato nella vendita tra privati

DOMANDA: Ho acquistato un’automobile usata da un privato, tramite internet. A distanza di un mese dalla consegna, però, la macchina ha cominciato a dare problemi. Il meccanico mi ha fatto un preventivo di costi pari a quello che ho pagato per l’auto. Il venditore mi dice che sono vizi di cui lui non era a conoscenza e che possono essersi verificati anche dopo l’acquisto. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo le transazioni commerciali nelle quali sia compratore che venditore sono soggetti privati, e non commerciali, offrono scarsissime garanzie sul prodotto oggetto del trasferimento di proprietà.

Occorre, anzitutto applicare l’art. 1945 del Codice Civile, il quale concede al compratore il termine di otto giorni dalla scoperta del vizio per denunciare la circostanza al venditore. E occorre fare attenzione alle modalità di denuncia, perché può divenire necessario provare, poi, in corso di causa, non solo la tempestività della comunicazione, ma anche che la stessa sia giunta a conoscenza del destinatario nel suddetto termine di otto giorni.

Non basta. Occorre anche agire per tempo qualora non si addivenga ad un accordo, in quanto l’azione giudiziale è sottoposta al termine breve di un anno dalla scoperta del vizio.

Naturalmente, questo non significa che qualunque vizio possa essere denunciato, sempre nel succitato termine di otto giorni, in qualunque momento dovesse venire scoperto. Infatti, per tutti i difetti che potevano essere tranquillamente rilevati al momento dell’acquisto, il termine di otto giorni decorre dalla data di consegna del bene.

Solo per quanto riguarda i vizi occulti, ovvero quelli che non potevano essere scoperti immediatamente, il termine di otto giorni inizia a decorrere dalla scoperta. Ma attenzione: occorre, altresì, provare che si trattava di un vizio preesistente all’acquisto del bene usato, poiché diversamente i costi di ripristino rimangono in ogni caso a carico del nuovo proprietario.

Qualora si verifichino le circostanze suddette, o comunque nell’ipotesi in cui il venditore abbia in ogni caso riconosciuto la propria responsabilità, il compratore potrà, a propria scelta, chiedere una riduzione del prezzo oppure il risarcimento dei costi di ripristino/riparazione di quanto acquistato. Nell’ipotesi in cui il vizio assuma connotazioni rilevanti, o, peggio, renda inservibile il bene, si potrà invece richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato.

Si segnala, da ultimo, che nelle compravendite tra privati, anche a distanza, come nel caso di cui alla domanda, non è possibile esercitare il diritto di ripensamento di cui abbiamo parlato qui.

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