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Tags Archives: presuntiva

La prescrizione presuntiva del conto di ristoranti ed alberghi

DOMANDA: Gestisco un ristorante, e tempo addietro ho fatto un accordo con una impresa edile per dare da mangiare a pranzo ai loro operai ad un prezzo prefissato per un periodo di circa un mese. A fine mese ho emesso una fattura moltiplicando il prezzo concordato per il numero di coperti. Non mi stanno pagando, e qualche mio collega mi dice che non posso fare nulla perché sono trascorsi più di sei mesi.

COSA DICE LA LEGGE: A stretto rigore di diritto, e in particolare del dettato dell’art. 2954 del Codice Civile, il suo credito si sarebbe effettivamente prescritto. Si applica, infatti, nel caso di specie, la prescrizione presuntiva, che in materia di diritto di albergatori e osti per alloggio e vitto, indica in sei mesi dalla conclusione della prestazione il termine per reclamare il dovuto.

Occorre, tuttavia, effettuare alcune precisazioni che, forse, potrebbero offrirle qualche chance in più di recuperare il dovuto.

Anzitutto la prescrizione presuntiva opera diversamente da quella ordinaria, nel senso che vi è solo la presunzione che se il credito di un oste o di un albergatore non viene reclamato da quest’ultimi nel termine dei sei mesi dal termine della prestazione offerta al cliente, allora lo stesso sarà stato conseguentemente saldato da quest’ultimo. Presunzione, tuttavia, che può essere vinta anche semplicemente il tramite di una dichiarazione scritta (una lettera, una mail, un messaggio, ecc…) con il quale il debitore confermi di non aver ancora pagato il dovuto (per maggiori informazioni sulla prescrizione presuntiva clicca qui

Inoltre, la Corte di Cassazione Civile (Sent. n. 1304/1995) ha avuto modo di chiarire che, in ogni caso, non si applica il termine semestrale ma, piuttosto, quello più ampio – dieci anni – della prescrizione ordinaria nel caso in cui la prestazione offerta da albergatori e osti sia sorta a seguito di un contratto scritto vero e proprio. In particolare, la Suprema Corte precisa che la presunzione di pagamento va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.

Ora, considerato che lei fa riferimento ad un accordo, qualora lo stesso sia stato perfezionato per iscritto, si potrà eventualmente tentare ugualmente l’azione, anche qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla conclusione del rapporto.

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La prescrizione presuntiva triennale del compenso del professionista

DOMANDA: Mi è arrivata una parcella salatissima da parte di un architetto, che comunque contesto perché a quanto mi risulta avevo già pagato tutto quanto, ma non vorrei proprio fare causa. Mi è stata recapitata per posta questo mese (febbraio 2020) ma i lavori sono terminati a ottobre 2016. Ho visto su internet che la prescrizione è di 3 anni, e quindi secondo i miei calcoli ci siamo. Cosa devo fare per non pagare?

COSA DICE LA LEGGE: Nel caso da lei proposto potrebbe applicarsi l’art. 2956, Cod. Civ., in materia di prescrizione presuntiva. Attenzione: presuntiva e non ordinaria. Ma andiamo con ordine.

Ai crediti dei professionisti – architetti, avvocati, notai, geometri, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc… – per i compensi maturati per l’opera prestata si applica la prescrizione presuntiva breve di 3 anni dall’ultima prestazione svolta.

Significa che il professionista ha tre anni di tempo per reclamare il proprio compenso.

Prima di tutto va comunque considerato che se prima della maturazione dei tre anni dal termine della propria attività, il professionista riesce a provare di aver sollecitato il cliente mettendolo in mora in relazione al saldo del credito in questione, il calcolo del triennio ripartirà inevitabilmente da zero.

In secondo luogo, come anticipato, si tratta di prescrizione presuntiva e non ordinaria. Questo significa, in estrema sintesi, che trascorsi tre anni dal termine della prestazione vi è solo e semplicemente la presunzione giuridica che ogni compenso sia stato saldato. Ma si tratta di una presunzione che può essere superata con ogni mezzo. Questo significa che se lei dovesse, ad esempio, indirizzare una lettera di risposta a questo architetto scrivendo che siccome sono trascorsi tre anni dal termine della prestazione, lei non pagherà nessuna nota spese in quanto il diritto si è prescritto, commetterebbe un grave errore.Perché implicitamente, ma neppure tanto, ammetterebbe di non aver ancora pagato, nel termine dei tre anni dalla conclusione dell’opera, il saldo della prestazione professionale.

Occorre, pertanto, usare la massima cautela in termini di comportamento extragiudiziale e se del caso giudiziale, allorquando si intenda far valere la prescrizione presuntiva, di cui agli artt. 2954, e ss., Cod. Civ..

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