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Vizi e difetti di beni acquistati in asta giudiziaria

DOMANDA: Ho acquistato alcuni orologi in un’asta giudiziaria. Erano stati descritti nell’avviso d’asta come orologi automatici. Effettivamente lo sono, ma presentano dei difetti al loro interno che richiedono una manutenzione molto costosa, non giustificata dal prezzo di acquisto. Sono tutelato in qualche modo?

COSA DICE LA LEGGE: Purtroppo, nel caso da lei illustrato, nel quale i beni acquistati, seppur bisognosi di manutenzione, mantengono comunque le qualità in forza delle quali gli orologi erano stati acquistati, lei non potrà ricevere opportuna tutela e conseguentemente non potrà agire per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo di acquisto.

Infatti, l’art. 2922 del Codice Civile stabilisce espressamente che non ha luogo la garanzia per vizi della cosa, normalmente prevista dall’art. 1490 del Codice Civile, nella vendita forzata. E per vendita forzata si intende proprio la vendita all’asta a seguito di pignoramento mobiliare, oppure più in generale nella vendita di beni mobili gravati da pegno.

Non solo. E’ esclusa anche l’applicazione dell’art. 1497 del Codice Civile, il quale prevederebbe che nel normale contratto di compravendita, qualora la cosa venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.

Diverso è il discorso qualora si fosse in presenza del cosiddetto aliud pro alio. In tale caso si verifica allorquando il bene acquistato all’asta appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, o manchi in toto delle caratteristiche essenziali per poter proficuamente assolvere alla propria natura funzione economico-sociale. Ebbene, in dette circostanze si potrà agire per la risoluzione del contratto.

Vero è, tuttavia, che appare evidentemente buona norma esaminare con attenzione il bene per il quale si intende concorrere all’acquisto all’asta.

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