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Tags Archives: Coronavirus

4 anni ago Contratti

Voucher rimborso spettacoli ed illegittimità del Decreto Cura Italia

DOMANDA: Qualche tempo fa ho acquistato, a caro prezzo, il biglietto per un concerto che doveva tenersi a fine marzo 2020 e che è stato annullato a causa del Coronavirus. Ho chiesto il rimborso del prezzo e l’organizzatore mi ha risposto che ho diritto solo ad un voucher di pari prezzo, da utilizzare entro un anno. Ora, a parte che ho pagato talmente tanto che sicuramente non andrei a coprire la spesa con altri concerti, a me non interessano altri spettacoli. Cosa posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: E’ sicuramente vero che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’art. 88, comma 3, stabilisce, in estrema sintesi, quanto segue: colui che ha venduto in prevendita un biglietto di ingresso ad uno spettacolo annullato causa Coronavirus, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso del ticket, può emettere un voucher di pari importo al biglietto acquistato, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Sempre la disposizione di legge prevede che la richiesta di rimborso sia presentata dall’acquirente/consumatore entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

Quindi, a rigor di logica, avrebbe ragione l’organizzatore del suo evento nel fornirle la risposta che lei ha ricevuto.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la norma in questione è del tutto illegittima, e come tale dovrà essere giocoforza ampiamente emendata dal Legislatore. Probabilmente del tutto cancellata. Va considerato, infatti, che l’articolo in esame è inserito in un decreto legge. E i decreti di questo tipo, per non perdere efficacia, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

Ora, ai fini della conversione in legge, il decreto “Cura Italia” non dovrà evidentemente recare con sé norme illegittime o comunque contrarie ad altre norme imperative di legge. Tra queste, venendo al caso in esame, sicuramente non si potrà non tenere in considerazione quanto previsto dal Codice Civile, all’art. 1463, in materia di impossibilità totale sopravvenuta.

La norma, in particolare, stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive – nel caso di specie acquisto di un biglietto a fronte di controprestazione costituita dallo svolgimento di uno spettacolo – la parte (organizzatore) impossibilitata, per fatti sopravvenuti, ad eseguire la controprestazione costituita dalla messa in scena dello spettacolo, dovrà restituire quanto già ricevuto.

Va, conseguentemente, reso per intero l’importo pagato per l’acquisto in prevendita del biglietto.

Perché allora, il Governo ha emanato una norma di questo tipo, pur sapendo che evidentemente non supererà il vaglio del Parlamento?

La risposta sta nelle tempistiche inserite nell’articolo in esame. Vediamo perché.

Il Decreto “Cura Italia” incentiva il consumatore a formulare richiesta di rimborso entro 30 giorni dal 17 marzo 2020. Il venditore ha poi ulteriori 30 giorni per procedere all’emissione del voucher. Ora, 30 + 30 da un totale di 60 giorni, ovverosia proprio il termine massimo di efficacia del decreto legge, quantomeno per quanto riguarda questa contestata norma.

Il rischio, quindi, qual è?

Che molti consumatori, spaventati dal rischio di perdere tutto, si affrettino a richiedere il rimborso entro il 16 aprile 2020, e gli organizzatori – nella vigenza del decreto legge “Cura Italia” – potranno, così, limitarsi ad emettere un voucher, senza quindi concreto esborso di denaro.

Tuttavia è altrettanto evidente il nocumento patito dal consumatore che non potrà godere dell’esatta prestazione per cui originariamente aveva pagato.

E allora che fare?

Una soluzione che il consumatore può adottare – ovviamente consapevole del fatto che in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia” tutto potrà evidentemente accadere, sia in senso positivo che negativo per gli interessi dell’acquirente della prevendita – potrebbe essere proprio quella di…attendere. Verificare cioè quale sarà la sorte, in Parlamento, dell’art. 88 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e poi procedere alla richiesta di rimborso. D’altra parte, la norma in esame non pone limiti temporali, al di là degli ordinari termini di prescrizione ben più lunghi di 30 giorni, per la richiesta di rimborso.

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4 anni ago Diritto del lavoro

Coronavirus e indennizzo per artisti

DOMANDA: Sono un musicista, e a causa dello stop forzato dovuto alle misure di contenimento da Coronavirus mi trovo a non avere più le entrate che avevo prima. E che assieme a qualche lavoro saltuario di barista mi consentivano di arrivare a fine mese. Volevo sapere se con il decreto “Cura Italia” appena uscito ho diritto a qualcosa.

COSA DICE LA LEGGE: Lei ha diritto ad un’indennità, per il mese di marzo, pari ad € 600,00, a condizione che rientri nei parametri indicati dall’art. 38 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia”.

In particolare, è necessario che lei sia già regolarmente iscritto al Fondo pensioni Lavoratori (Inps ex Enpals), e che nel corso dell’anno 2019 abbia versato almeno 30 contributi giornalieri, i quali abbiano determinato un reddito non superiore ad € 50.000,00.

In buona sostanza, è necessario che lei, nel corso dell’ultimo anno, abbia emesso almeno trenta fatture a fronte di altrettante esibizioni artistiche. O personalmente, tramite la sua partita Iva, oppure mediante iscrizione ad una delle numerose cooperative che si occupano di regolarizzare gli artisti.

E’, inoltre, necessario che lei non goda già di un qualche trattamento pensionistico, ma non mi sembra il suo caso. Per usufruire dell’indennizzo occorre, altresì, che lei non sia titolare di rapporti di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto “CuraItalia”.

Il reticolato normativo in esame prevede anche un tetto massimo complessivo di spesa per lo Stato Italiano, pari a 40,5 milioni di euro, e va detto, quindi, che allorquando verrà esaminato il cumulo complessivo delle domande pervenute, l’importo dell’indennizzo potrebbe, almeno potenzialmente, patire alcune variazioni al ribasso. Va segnalato, da ultimo, che la somma di € 600,00 è da considerarsi a tutti gli effetti una tantum per il solo mese di marzo. Un indennizzo – e non una forma di Cassa Integrazione (Cig) – che comunque non concorrerà alla formazione del reddito annuale del soggetto beneficiario.

In buona sostanza, coloro che si sono esibiti in regola nel corso del 2019 per un numero di performance sufficiente a far ritenere che da questa attività ne derivino proventi necessari per il proprio sostentamento, potranno godere di questo beneficio. Non si può, quindi, in linea generale, che consigliare a tutti gli artisti, quantomeno per il futuro, di procedere alla propria regolarizzazione fiscale e contributiva (maggiori informazioni possono essere reperite al sito di Esibirsi Soc. Coop. all’indirizzo www.esibirsi.it).

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La passeggiata ai tempi del Coronavirus

DOMANDA: Buongiorno. Possiedo un cane con il quale faccio lunghe camminate veloci. Fanno bene sia a me che a lui. Volevo sapere se a causa delle nuove restrizioni per Coronavirus che fanno diventare tutta l’Italia zona rossa, posso uscire di casa e continuare la mia attività sportiva.

COSA DICE LA LEGGE: Si, lei può continuare a fare le sue passeggiate con il cane, anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. L’ultimo comma dell’art. 1, infatti, indica espressamente che “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.

In buona sostanza, continuerà ad essere pacificamente ammessa la possibilità non solo di uscire a fare running o jogging, ma anche passeggiare con il proprio cane, oppure anche fare un giro in bicicletta. Sempre, ovviamente, a condizione che sia mantenuta la distanza di almeno un metro tra le persone.

Evidente, in ogni caso, che l’apertura in questo senso da parte del Legislatore non possa divenire strumentale ad altri fini, poiché in tal caso scatterebbero le sanzioni previste dal succitato decreto legge (arresto fino a tre mesi e la multa fino ad € 206,00, come previste dall’art. 650, Cod. Pen., e salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

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Il rimborso della retta di scuole ed asili chiusi per Coronavirus

DOMANDA: L’asilo di mia figlia è chiuso ormai da giorni a causa delle misure di contenimento del Coronavirus. La retta noi la paghiamo mensilmente, ad inizio mese, e così ho fatto per il mese di marzo, pagando 450 euro. Siccome la chiusura continuerà sicuramente fino a metà marzo, ma non si esclude che prosegua fino ad aprile, ho diritto ad avere il rimborso di quanto pagato? Anche perché oltre a non usufruire del servizio, devo pure pagare una babysitter.

COSA DICE LA LEGGE: Premesso che per offrire una risposta precisa è evidentemente necessario esaminare il contratto da lei sottoscritto con l’asilo di sua figlia, quantomeno in linea di principio si ritiene che lei abbia evidentemente diritto alla restituzione delle somme pagate per un servizio non regolarmente svolto, per causa a lei non imputabile. Il principio, peraltro, può essere esteso anche al servizio di mensa scolastica non usufruito, e più in generale a tutte le scuole di infanzia, primarie e secondarie. Questo in ossequio ai generali principi che sottendono allo scambio di prestazioni proprie di un contratto. Il cosiddetto rapporto sinallagmatico, che nel caso di specie non si è regolarmente svolto, in quanto a fronte di un pagamento, non si è ricevuto il relativo servizio promesso.

Non si nascondono, tuttavia, alcune perplessità circa il diritto alla restituzione della quota di retta allorquando asili e scuole private siano costituiti in forma di associazione, e nelle quali ai genitori viene preliminarmente richiesto di compilare la domanda di ammissione a socio. In tal caso, infatti, per molti versi potrebbe ritenersi che i genitori, così facendo, divengano parte integrante stessa del soggetto che eroga il servizio, con ciò compartecipando anche del relativo rischio d’impresa. In tal caso, quindi, potrebbe non essere così infondata la soluzione che preveda semplicemente il diritto dei genitori di ricevere pro quota le eventuali somme che dovessero essere in futuro corrisposte dello Stato a sostegno di queste realtà, nell’ambito dei più ampi interventi legislativi in materia di Coronavirus e diffusione del Covid-19.  Quali e quante non è dato al momento saperlo. Anche in questo caso, quindi, occorre esaminare attentamente il contratto sottoscritto.

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4 anni ago Diritto penale

Le sanzioni per violazione misure di contenimento Coronavirus

DOMANDA: Sono il gestore di un locale. Ho in programma per sabato 29 febbraio un grosso evento. Se adesso lo annullo a causa delle misure restrittive adottate per far fronte al Coronavirus avrò delle penali da pagare, senza tacere dei mancati incassi. Se decidessi di contravvenire agli obblighi di chiusura, cosa rischio?

COSA DICE LA LEGGE: Nella sua domanda non è specificato dove si trovi il locale, se in uno dei comuni della cosiddetta “zona rossa”, ovvero dove vi siano conclamati casi di Coronavirus, o più genericamente in una delle regioni dove si è diffuso il contagio. Ad ogni modo, il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, ad un primo esame ed in relazione al quesito proposto, offre indicazioni molto blande e che si adattano alla più libera interpretazione. L’art. 1 stabilisce genericamente che le autorità competenti debbano assumere qualunque misura di contenimento “proporzionata” (?) all’evolversi della situazione, in tutte quelle “aree” – ma non è chiara l’estensione territoriale – dove sia presente una persona ammalata e di cui non si conosca la provenienza del contagio, andando poi ad elencare una serie di esempi di provvedimenti adottabili.

In buona sostanza, il decreto legge n. 23/2020 va nella direzione contraria rispetto all’esigenza, espressa dal Governo, di adottare in ambito locale misure comuni e coordinate, poiché il dettato normativo lascia, per contro, ampio spazio alla normazione secondaria da parte degli enti territoriali.

Le sanzioni per i trasgressori: l’art. 3 prevede, previa, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto delle misure venga sanzionato, ex art. 650, Cod. Pen., con l’arresto fino a 3 mesi e la pena pecuniaria di € 206,00. Si tratta, va detto, di una sanzione per la quale è prevista l’oblazione, ovvero il pagamento di una somma a completa estinzione della fattispecie, circostanza questa che, per molti versi, indebolisce, e di molto, la coercitività dei provvedimenti.

Quanto all’accezione del “più grave reato” sembrano a prima vista non applicabili le norme penali sui delitti colposi contro la salute pubblica, mentre andrà evidentemente prestata attenzione ai regolamenti emanati da regioni e comuni.

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